Fac simile accordo transattivo per chiudere una controversia

La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può nascere tra loro (art. 1965 c.c.), e deve essere provata per iscritto (art. 1967). L’accordo deve descrivere con precisione la controversia, le concessioni di ciascuno, i tempi di pagamento e la sorte della causa in corso, e dire se sostituisce del tutto il rapporto originario (transazione novativa) o lo modifica soltanto: se è novativa, in caso di inadempimento non se ne può chiedere la risoluzione per tornare alle pretese originarie, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato previsto espressamente (art. 1976).

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È lo strumento per chiudere davvero una lite: un appalto contestato, un danno, una questione tra ex soci, un confine discusso. A differenza del saldo e stralcio, che riguarda un debito pagato in misura ridotta, e della quietanza liberatoria, che è la ricevuta finale, la transazione può contenere concessioni di ogni tipo, anche non in denaro, come l’esecuzione di lavori o la rinuncia a un’azione.

Se c’è una causa in corso, l’accordo va coordinato con gli avvocati: la causa non si chiude da sola, serve un atto nel processo.

Quando serve questo documento

  • Lite su lavori mal eseguiti che si chiude con uno sconto e alcune riparazioni.
  • Richiesta di risarcimento che si definisce con una somma forfettaria.
  • Causa civile in corso che le parti vogliono abbandonare.
  • Contestazioni reciproche tra ex soci, ex conviventi o vicini.

Cosa deve contenere

  • Dati delle parti e descrizione della controversia con le rispettive posizioni.
  • Estremi dell’eventuale causa in corso.
  • Concessioni reciproche, in denaro e non.
  • Tempi e modalità di pagamento o di esecuzione.
  • Natura novativa o non novativa e conseguenze dell’inadempimento.
  • Rinuncia alle pretese limitata alla controversia definita.
  • Sorte della causa, spese legali e firme.

Fac simile pronto da copiare

ACCORDO TRANSATTIVO

Tra [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], residente o con sede in [INDIRIZZO], di seguito «parte A»,

e [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], residente o con sede in [INDIRIZZO], di seguito «parte B»,

premesso che: a) la parte A sostiene [PRETESA, ad esempio: di avere diritto al pagamento di euro IMPORTO per i lavori eseguiti presso INDIRIZZO in base al contratto del DATA]; b) la parte B contesta tale pretesa, sostenendo [CONTESTAZIONE, ad esempio: che i lavori presentano vizi e ritardi e che nulla è dovuto oltre quanto già pagato]; c) [è pendente davanti al TRIBUNALE / GIUDICE DI PACE di CITTÀ il giudizio n. NUMERO di R.G. / non è pendente alcun giudizio]; d) le parti intendono definire la controversia con reciproche concessioni, senza riconoscimento delle rispettive pretese,

si conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente accordo le parti definiscono in via transattiva ogni controversia relativa a [DESCRIZIONE PRECISA DEL RAPPORTO E DELLE PRETESE, come descritti in premessa].

Art. 3 – Concessioni della parte B

La parte B si obbliga a [pagare alla parte A la somma di euro IMPORTO (IMPORTO IN LETTERE) a titolo transattivo / eseguire a propria cura e spese, entro il DATA, i seguenti interventi: DESCRIZIONE].

Art. 4 – Concessioni della parte A

La parte A accetta la prestazione dell’art. 3 a completa definizione della controversia e rinuncia [alla differenza di euro IMPORTO rispetto alla pretesa originaria, agli interessi e alle spese / a ELENCO DELLE ALTRE PRETESE].

Art. 5 – Pagamento

La somma dell’art. 3 è pagata [in un’unica soluzione entro il DATA / in NUMERO rate di euro IMPORTO scadenti il DATA e il DATA] mediante bonifico sul conto IBAN [IBAN] intestato a [INTESTATARIO].

Art. 6 – Natura e inadempimento

Le parti dichiarano che il presente accordo [non ha effetto novativo e lascia in vita il rapporto originario, come modificato / ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto originario]. In caso di mancato pagamento, anche parziale, protratto per oltre [NUMERO] giorni dalla scadenza, la parte A può a sua scelta esigere l’intero residuo oppure chiedere la risoluzione del presente accordo e far valere le pretese originarie, imputando in acconto le somme già ricevute. [Le parti stipulano espressamente il diritto alla risoluzione ai sensi dell’art. 1976 c.c.]

Art. 7 – Giudizio pendente

[Se c’è una causa in corso:] Entro [NUMERO] giorni dall’integrale pagamento le parti, tramite i rispettivi difensori, depositano nel giudizio n. [NUMERO] la rinuncia agli atti e la relativa accettazione [oppure: chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere], con spese di lite compensate. [I difensori sottoscrivono il presente accordo anche per rinunciare al vincolo di solidarietà delle parti per i propri compensi.]

Art. 8 – Rinuncia a ulteriori pretese

Con l’esatto adempimento del presente accordo le parti dichiarano di non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra per la controversia dell’art. 2. Restano esclusi [ELENCO DI EVENTUALI RAPPORTI O DIRITTI NON COMPRESI / nessun rapporto].

Art. 9 – Riservatezza e spese

[Le parti mantengono riservato il contenuto del presente accordo.] Ciascuna parte sostiene le spese dei propri legali e consulenti; le eventuali spese di registrazione sono a carico di [PARTE].

Art. 10 – Foro

Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente accordo è competente il foro di [CITTÀ].

Letto, approvato e sottoscritto.

[LUOGO], [DATA]

La parte A ______________________________
La parte B ______________________________
[Per rinuncia alla solidarietà:] Avv. [NOME E COGNOME] ______________________________ Avv. [NOME E COGNOME] ______________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente gli artt. 6, 7 e 8.

Riferimento normativo: Artt. 1965–1976 del Codice civile (transazione); art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio).

Come compilarlo, passo per passo

  1. Descrivi nelle premesse le posizioni di entrambe le parti, senza ammissioni che non vuoi fare.
  2. Elenca le concessioni di ciascuno, in denaro e non, con date precise.
  3. Scegli se l’accordo è novativo e scrivi cosa succede se una rata non viene pagata.
  4. Se c’è una causa, concorda con gli avvocati come chiuderla e chi paga le spese legali.
  5. Limita la rinuncia alla controversia definita, escludendo gli altri rapporti.

Errori che creano problemi dopo

  • Non dire nulla sull’effetto novativo: se l’altra parte non paga, si discute se si possa tornare alla pretesa originaria.
  • Pensare che l’accordo chiuda la causa automaticamente: senza un atto nel processo il giudizio prosegue.
  • Usare rinunce generiche «a qualsiasi titolo» che cancellano crediti estranei alla lite.
  • Transigere su diritti indisponibili o, con un lavoratore, su diritti inderogabili fuori da una sede protetta: l’accordo è nullo o impugnabile.
  • Accordarsi senza coinvolgere i propri avvocati quando c’è una causa: restano aperte le questioni sui loro compensi.

Per completare il documento

Domande frequenti

La transazione deve essere fatta per iscritto?

Sì: la legge richiede che sia provata per iscritto e, quando riguarda diritti su immobili, la forma scritta è necessaria a pena di nullità. Un accordo solo verbale è molto difficile da far valere.

Cosa succede se l’altra parte non rispetta la transazione?

Si può chiedere l’adempimento di quanto promesso. La risoluzione con ritorno alle pretese originarie è possibile se la transazione non è novativa; se è novativa, solo se il diritto alla risoluzione è stato previsto espressamente.

Che differenza c’è tra transazione e saldo e stralcio?

Il saldo e stralcio è una forma di transazione su un debito: il creditore accetta meno del dovuto se pagato subito. La transazione in generale può chiudere qualsiasi lite, con concessioni anche diverse dal denaro.

La transazione chiude la causa in corso?

Non da sola: le parti devono depositare nel processo la rinuncia agli atti con l’accettazione dell’altra parte, oppure chiedere al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere. Conviene prevederlo nell’accordo con i relativi tempi.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.