Scrittura privata di accordo tra le parti: fac simile

La scrittura privata è il documento firmato dalle parti senza notaio: per l’art. 2702 del Codice civile fa piena prova, fino a querela di falso, che le dichiarazioni provengono da chi l’ha sottoscritta, se la firma è riconosciuta o legalmente considerata tale, e la sua data è certa verso i terzi solo dalla registrazione, dalla morte di un firmatario o da un fatto equivalente (art. 2704). Vale per ogni accordo per cui la legge non richiede l’atto pubblico o la firma autenticata, come il trasferimento di immobili; se prevede prestazioni a contenuto patrimoniale va registrata entro trenta giorni, altrimenti solo in caso d’uso.

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È il modello da usare quando due persone o imprese vogliono mettere nero su bianco un impegno che non ha un contratto tipico: la ripartizione delle spese di una recinzione tra confinanti, la restituzione di beni, l’uso di un cortile comune. Si firma spesso su un foglio senza premesse né termini, e quando qualcosa va storto nessuno riesce a dire chi dovesse fare cosa entro quando. La struttura di un buon accordo è sempre la stessa: premesse, oggetto, obblighi di ciascuno, termini, conseguenze dell’inadempimento, soluzione delle liti.

Il Codice civile lascia alle parti la libertà di concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela (art. 1322), li rende vincolanti come legge tra loro (art. 1372) e ammette la clausola penale, che il giudice può ridurre se eccessiva (artt. 1382 e 1384); la forma scritta è richiesta a pena di nullità solo per gli atti dell’art. 1350, come quelli sugli immobili. Sul piano fiscale la scrittura privata sconta il bollo e, se ha contenuto patrimoniale, l’imposta di registro entro trenta giorni. Il modello contiene premesse, obblighi, penale, comunicazioni, spese e controversie, con l’approvazione specifica delle clausole onerose.

Quando serve questo documento

  • Accordi tra vicini, parenti o soci che non rientrano in un contratto tipico.
  • Impegni reciproci da documentare con date e importi precisi, anche a conferma di un accordo preso a voce.
  • Divisione di spese o gestione di un bene in comune: recinzione, strada privata, cortile, impianto.
  • Restituzione di beni o di somme, riconoscimento di un debito con un piano di pagamento.

Cosa deve contenere

  • Dati completi delle parti: nome, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede, PEC se c’è.
  • Premesse che spiegano la situazione di partenza e perché le parti si accordano, dichiarate parte integrante.
  • Oggetto dell’accordo e obblighi di ciascuna parte, con quantità, importi in cifre e lettere, luoghi, modalità e termini.
  • Clausola penale proporzionata per ritardo o inadempimento, con il tetto massimo e la salvezza del danno ulteriore.
  • Comunicazioni e modifiche solo per iscritto, spese e registrazione, soluzione delle controversie e foro.
  • Luogo, data, firme su ogni pagina e approvazione specifica delle clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Fac simile pronto da copiare

SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO

Tra [NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], [INDIRIZZO] («prima parte»), e [NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], [INDIRIZZO] («seconda parte»),

premesso che [SITUAZIONE DI PARTENZA], si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Le premesse e gli allegati sono parte integrante dell’accordo, che regola [OGGETTO].

Art. 2 – Obblighi

La prima parte si impegna a [PRESTAZIONE, QUANTITÀ, LUOGO E MODALITÀ] entro il [DATA]. La seconda parte si impegna a pagare € [IMPORTO] ([IMPORTO IN LETTERE]) sull’IBAN [IBAN] entro il [DATA].

Art. 3 – Penale

Per ogni giorno di ritardo la parte inadempiente paga all’altra € [IMPORTO] ([IMPORTO IN LETTERE]), fino a € [IMPORTO], salvo il danno ulteriore.

Art. 4 – Comunicazioni

Per iscritto, con PEC o raccomandata A/R, agli indirizzi sopra indicati; ogni modifica vale solo se scritta e firmata da entrambe.

Art. 5 – Spese

Ciascuna parte sostiene le proprie spese; imposta di bollo e di registro, se dovute, sono divise a metà.

Art. 6 – Controversie

Prima un tentativo di soluzione amichevole, anche con la mediazione; in mancanza è competente il foro di [CITTÀ], salvo il foro del consumatore.

Letto, confermato e sottoscritto in due originali.

Luogo e data: [LUOGO], [DATA]

La prima parte ______________________________
La seconda parte ______________________________
Approvazione specifica degli artt. 3 e 6 (artt. 1341 e 1342 c.c.): ______________ ______________

Riferimento normativo: Artt. 1321, 1322, 1372 e 1382 del Codice civile (contratto, autonomia contrattuale, forza di legge tra le parti, clausola penale); artt. 2702 e 2704 c.c. (efficacia probatoria e data certa della scrittura privata).

Come compilarlo, passo per passo

  1. Scrivi le premesse come se le leggesse un estraneo: chi siete, qual è la situazione, perché vi accordate.
  2. Descrivi ogni obbligo con quantità, importi in cifre e lettere, luoghi e date; evita «collaborare», «fare il possibile», «al più presto».
  3. Decidi se inserire una penale e tienila proporzionata: una penale eccessiva può essere ridotta dal giudice.
  4. Verifica se l’accordo richiede la forma notarile (immobili, diritti reali) o la registrazione entro trenta giorni (contenuto patrimoniale); nel dubbio chiedi all’Agenzia delle Entrate.
  5. Firmate ogni pagina, fate due originali, applicate la marca da bollo e, per la data certa, registrate la scrittura o scambiatela via PEC.

Errori che creano problemi dopo

  • Usare la scrittura privata per trasferire un immobile o un diritto reale: serve l’atto notarile, o almeno la firma autenticata per la trascrizione.
  • Formule vaghe e senza termini («si impegna a collaborare»): davanti a un giudice non si fanno valere.
  • Dimenticare registrazione e bollo quando sono dovuti: l’accordo resta valido, ma arrivano imposta, sanzioni e interessi.

Per completare il documento

Domande frequenti

Una scrittura privata ha valore legale?

Sì: è un contratto valido e vincolante tra le parti e, se la firma non viene disconosciuta, prova che le dichiarazioni provengono da chi l’ha firmata. Non è però un titolo esecutivo: se l’altra parte non adempie bisogna rivolgersi al giudice, anche con un decreto ingiuntivo se il credito è documentato.

La scrittura privata va registrata?

Dipende dal contenuto: se prevede prestazioni a contenuto patrimoniale, come un pagamento o la cessione di un bene, va registrata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla firma con l’imposta di registro; se non ha contenuto patrimoniale, o riguarda solo operazioni soggette a IVA, si registra solo in caso d’uso. Locazioni e preliminari immobiliari seguono regole proprie.

Serve il notaio?

Solo quando la legge richiede l’atto pubblico o la firma autenticata: trasferimenti di immobili, costituzione di diritti reali, atti da trascrivere nei registri immobiliari. Per gli altri accordi basta la firma delle parti.

Servono testimoni per una scrittura privata?

No: la scrittura privata è valida con la sola firma delle parti. Testimoni, PEC o registrazione servono semmai a provare la data e il contesto in cui è stata firmata.

Si può firmare una scrittura privata digitalmente?

Sì: il documento con firma digitale o firma elettronica qualificata ha l’efficacia della scrittura privata, e la marca temporale o lo scambio via PEC danno data certa. Le firme elettroniche semplici valgono meno e sono liberamente valutabili dal giudice.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.