CONTRATTO DI PERMUTA
Tra [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], di seguito «primo permutante»,
e [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], di seguito «secondo permutante»,
si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il primo permutante trasferisce al secondo la proprietà di [BENE 1: descrizione, marca, modello, numero di serie / veicolo MARCA E MODELLO, targa TARGA, telaio NUMERO, immatricolato il DATA, km NUMERO]. Il secondo permutante trasferisce al primo la proprietà di [BENE 2: descrizione, marca, modello, numero di serie / veicolo MARCA E MODELLO, targa TARGA, telaio NUMERO, immatricolato il DATA, km NUMERO].
Art. 2 – Valori e conguaglio
Le parti attribuiscono al bene 1 il valore di euro [IMPORTO] e al bene 2 il valore di euro [IMPORTO]. A conguaglio della differenza il [primo / secondo] permutante paga all’altro euro [IMPORTO] ([IMPORTO IN LETTERE]) mediante [bonifico / assegno circolare] [alla firma / alla consegna] [oppure: le parti dichiarano che i beni hanno valore equivalente e che non è dovuto alcun conguaglio].
Art. 3 – Proprietà e provenienza
Ciascuna parte dichiara di essere l’unica proprietaria del bene che trasferisce, che esso è di provenienza lecita e libero da pegni, fermi amministrativi, ipoteche, vincoli e diritti di terzi.
Art. 4 – Stato dei beni
Ciascuna parte dichiara di aver esaminato e, se si tratta di un veicolo, provato il bene che riceve e di accettarlo nello stato in cui si trova. Difetti noti del bene 1: [ELENCO / nessuno]. Difetti noti del bene 2: [ELENCO / nessuno].
Art. 5 – Consegna
I beni sono consegnati contestualmente il [DATA] alle ore [ORA] presso [LUOGO], con chiavi, documenti, libretti e accessori. Dalla consegna ciascuna parte assume custodia, rischi e responsabilità del bene ricevuto.
Art. 6 – Veicoli
[Se sono permutati veicoli:] Per ciascun veicolo le parti sottoscrivono l’atto di vendita con firma autenticata entro il [DATA], e chi lo riceve provvede alla trascrizione al PRA e all’aggiornamento del documento di circolazione entro 60 giorni. Ciascuna parte assicura a proprio nome il veicolo ricevuto prima di circolare; le sanzioni per fatti successivi alla consegna sono a carico di chi ha ricevuto il veicolo.
Art. 7 – Garanzie
Ciascuna parte garantisce l’altra dall’evizione e dai vizi del bene trasferito secondo le norme sulla vendita, in quanto compatibili, esclusi i difetti indicati all’art. 4. La parte che subisce l’evizione, se non intende riavere il bene dato, ha diritto al valore del bene evitto, salvo il risarcimento del danno.
Art. 8 – Spese
Le spese del presente contratto e dei passaggi di proprietà sono [ripartite in parti uguali / a carico di ciascuna parte per il bene che riceve].
Art. 9 – Registrazione e foro
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Per ogni controversia è competente il foro di [CITTÀ].
Letto, approvato e sottoscritto in due originali.
[LUOGO], [DATA]