CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, Legge 9 dicembre 1998, n. 431)
[NOME E COGNOME DEL LOCATORE], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], di seguito «locatore»,
e gli studenti: 1) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE DI RESIDENZA], codice fiscale [CODICE FISCALE], iscritto/a al corso di [CORSO] presso l’Università [NOME UNIVERSITÀ]; 2) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE DI RESIDENZA], codice fiscale [CODICE FISCALE], iscritto/a al corso di [CORSO] presso l’Università [NOME UNIVERSITÀ], di seguito congiuntamente «conduttori»,
convengono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il locatore concede in locazione l’unità immobiliare sita in [COMUNE], [INDIRIZZO], piano [PIANO], interno [INTERNO], censita al foglio [FOGLIO], particella [PARTICELLA], subalterno [SUBALTERNO], composta da [NUMERO] camere, cucina e [NUMERO] bagni, arredata come da inventario allegato, da destinare ad abitazione dei conduttori per esigenze di studio.
Art. 2 – Requisito di iscrizione
I conduttori dichiarano di essere iscritti ai corsi universitari sopra indicati in un comune diverso da quello di residenza, come risulta dalla documentazione allegata, e si impegnano a comunicare al locatore la perdita di tale qualità.
Art. 3 – Durata
Il contratto ha durata di [NUMERO, da 6 a 36] mesi, dal [DATA DI INIZIO] al [DATA DI FINE]. Alla prima scadenza si rinnova automaticamente per uguale periodo, salvo disdetta dei conduttori inviata con raccomandata o PEC almeno [uno / due / tre] mesi prima della scadenza.
Art. 4 – Recesso
Ciascun conduttore può recedere per gravi motivi, anche legati al percorso di studi, con preavviso di [NUMERO] mesi comunicato per iscritto al locatore. Il recesso di uno dei conduttori non scioglie il contratto per gli altri.
Art. 5 – Canone
Il canone, determinato secondo l’accordo territoriale del Comune di [COMUNE] per le locazioni a studenti universitari, è di euro [IMPORTO] al mese complessivi, pagabili entro il giorno [GIORNO] di ogni mese con bonifico sul conto IBAN [IBAN]. Ogni bonifico riporta nella causale il nome dello studente e il mese di riferimento.
Art. 6 – Solidarietà e subentro
I conduttori sono obbligati in solido al pagamento del canone e degli oneri. In caso di recesso di uno di essi, gli altri possono proporre al locatore un nuovo studente in possesso del requisito dell’art. 2, che subentra previa accettazione scritta del locatore, da non negare senza giustificato motivo.
Art. 7 – Deposito cauzionale
I conduttori versano un deposito complessivo di euro [IMPORTO], non superiore a tre mensilità, produttivo di interessi legali, restituito al termine della locazione dopo la verifica dello stato dell’immobile e dell’inventario.
Art. 8 – Oneri accessori e utenze
Le spese condominiali ordinarie sono a carico dei conduttori [con acconto mensile di euro IMPORTO salvo conguaglio]. Le utenze di luce, gas, acqua e internet [sono volturate a uno dei conduttori / restano intestate al locatore e vengono rimborsate su presentazione delle bollette].
Art. 9 – Uso e convivenza
È vietata la sublocazione e l’ospitalità continuativa di persone non indicate nel contratto. I conduttori rispettano il regolamento di condominio e riconsegnano l’immobile e gli arredi nello stato risultante dal verbale di consegna, salvo il normale deterioramento.
Art. 10 – APE e registrazione
I conduttori dichiarano di aver ricevuto le informazioni e l’attestato di prestazione energetica (APE n. [NUMERO], classe [CLASSE]). Il locatore registra il contratto entro 30 giorni e ne consegna copia a ciascun conduttore.
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]