CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO IN DEROGA (art. 45 Legge 3 maggio 1982, n. 203)
[NOME E COGNOME DEL CONCEDENTE], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], di seguito «concedente», assistito/a da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE], in rappresentanza dell’organizzazione professionale agricola [DENOMINAZIONE], sede provinciale di [PROVINCIA],
e [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DELL’AFFITTUARIO], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], partita IVA [PARTITA IVA], [coltivatore diretto / imprenditore agricolo professionale], di seguito «affittuario», assistito/a da [NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE], in rappresentanza dell’organizzazione professionale agricola [DENOMINAZIONE], sede provinciale di [PROVINCIA],
premesso che le parti intendono stipulare un contratto di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della Legge 203/1982, e che a tal fine sono state assistite dalle rispettive organizzazioni professionali agricole, che hanno illustrato loro il contenuto e gli effetti delle deroghe,
convengono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il concedente concede in affitto all’affittuario, che accetta, il fondo rustico sito nel Comune di [COMUNE], località [LOCALITÀ], della superficie complessiva di ettari [ETTARI], censito al Catasto Terreni del Comune di [COMUNE] come segue: foglio [FOGLIO], particella [PARTICELLA], qualità [QUALITÀ DI COLTURA], superficie [SUPERFICIE]; foglio [FOGLIO], particella [PARTICELLA], qualità [QUALITÀ DI COLTURA], superficie [SUPERFICIE]. Il fondo è concesso [nudo, senza fabbricati / con il fabbricato rurale censito al foglio FOGLIO, particella PARTICELLA], nello stato di fatto in cui si trova, ben noto all’affittuario.
Art. 2 – Destinazione
Il fondo è destinato alla coltivazione di [SEMINATIVI / FRUTTETO / VIGNETO / PASCOLO / ALTRO] secondo le regole della buona tecnica agraria. L’affittuario non può mutare in modo permanente la destinazione colturale, estirpare vigneti o frutteti né abbattere alberi di alto fusto senza il consenso scritto del concedente.
Art. 3 – Durata in deroga
In deroga alla durata minima prevista dalla Legge 203/1982, il contratto ha durata di [NUMERO] annate agrarie, dal [DATA DI INIZIO] al [DATA DI FINE]. Alla scadenza il contratto cessa senza necessità di disdetta e senza tacito rinnovo, e l’affittuario rilascerà il fondo libero da persone e cose [e da colture in atto].
Art. 4 – Canone
Il canone annuo, convenuto liberamente tra le parti in deroga alle norme sulla sua determinazione, è di euro [IMPORTO] ([IMPORTO IN LETTERE]), da pagarsi [in un’unica soluzione entro il DATA di ogni annata agraria / in due rate semestrali di euro IMPORTO entro il DATA e il DATA] mediante bonifico sul conto IBAN [IBAN] intestato al concedente. [Il canone è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo / Il canone resta fisso per tutta la durata.]
Art. 5 – Obblighi dell’affittuario
L’affittuario coltiva il fondo con la diligenza del buon agricoltore, mantiene in efficienza fossi, scoline, capezzagne e recinzioni, rispetta le norme sull’uso dei prodotti fitosanitari e non può subaffittare né concedere a terzi, in tutto o in parte, il fondo o i diritti derivanti dal presente contratto.
Art. 6 – Miglioramenti e addizioni
L’affittuario non può eseguire miglioramenti, addizioni o trasformazioni senza il consenso scritto del concedente. In deroga alle norme della Legge 203/1982 sui miglioramenti, [per le opere eseguite senza consenso non spetta alcuna indennità / le parti stabiliscono fin d’ora l’indennità per le opere descritte nell’allegato A, pari a euro IMPORTO].
Art. 7 – Fascicolo aziendale e titoli
L’affittuario inserisce il fondo nel proprio fascicolo aziendale per la durata del contratto e ne percepisce gli eventuali contributi. Alla cessazione rimuove il fondo dal fascicolo entro [NUMERO] giorni. Quanto ai titoli all’aiuto della politica agricola comune, le parti convengono che [restano all’affittuario / sono trasferiti al concedente o al soggetto da lui indicato, nel numero di NUMERO].
Art. 8 – Imposte e oneri
Le imposte sul fondo, se dovute, e i contributi di bonifica restano a carico del [concedente / affittuario]. Le spese per l’acqua irrigua e per i consumi legati alla coltivazione sono a carico dell’affittuario.
Art. 9 – Rilascio
Alla scadenza l’affittuario riconsegna il fondo nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale sfruttamento colturale, e le parti redigono un verbale di riconsegna. Per ogni giorno di ritardo nel rilascio è dovuta un’indennità di euro [IMPORTO], salvo il maggior danno.
Art. 10 – Prelazione
Le parti danno atto che, in caso di vendita del fondo durante il contratto, l’affittuario che ne abbia i requisiti potrà esercitare il diritto di prelazione previsto dalla Legge 590/1965 e successive modifiche, e che il concedente dovrà notificargli la proposta di vendita nelle forme di legge.
Art. 11 – Registrazione
Il contratto è registrato a cura del [concedente / affittuario] presso l’Agenzia delle Entrate, con l’imposta di registro prevista per l’affitto di fondi rustici; le spese sono ripartite in parti uguali.
Art. 12 – Dichiarazione delle organizzazioni
I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole sottoscrivono il presente contratto dando atto di aver assistito le parti nella trattativa e nella stipula, di aver illustrato loro le norme della Legge 203/1982 a cui si deroga e che le parti vi hanno consentito liberamente.
Letto, confermato e sottoscritto in [tre] originali.
[LUOGO], [DATA]