Fac simile atto costitutivo e statuto di associazione non riconosciuta

L’atto costitutivo è il documento con cui i soci fondatori danno vita a un’associazione: indica fondatori, denominazione, sede, scopo senza fini di lucro e primi organi, e contiene lo statuto con le regole su ammissione dei soci, assemblea, consiglio direttivo, patrimonio, rendiconto e scioglimento. Un’associazione non riconosciuta si può costituire con una semplice scrittura privata (artt. 36–38 c.c.), ma chi agisce in suo nome risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Per aprire un conto e operare, l’atto va registrato all’Agenzia delle Entrate e l’associazione deve avere un proprio codice fiscale.

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Associazioni culturali, ricreative, di genitori, di quartiere o sportive nascono quasi sempre così: alcune persone si riuniscono, approvano atto costitutivo e statuto, eleggono presidente e consiglio direttivo. Il modello unisce i due documenti in un unico atto, con gli articoli di statuto che servono davvero per ottenere il codice fiscale, aprire un conto e chiedere contributi.

Se volete diventare ente del Terzo settore (ad esempio APS o ODV) o associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro nazionale, lo statuto deve contenere le clausole richieste da quelle norme: fatelo controllare prima della firma, perché modificarlo dopo richiede una nuova assemblea e una nuova registrazione.

Quando serve questo documento

  • Nascita di un’associazione culturale, ricreativa o di promozione del territorio.
  • Gruppo di genitori, volontari o residenti che vuole agire con un proprio codice fiscale e un conto.
  • Associazione sportiva dilettantistica che intende iscriversi al registro nazionale.
  • Ente che intende chiedere l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Cosa deve contenere

  • Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i soci fondatori.
  • Denominazione, sede e durata.
  • Scopo e attività, con il divieto di distribuire utili.
  • Regole di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
  • Organi (assemblea, consiglio direttivo, presidente) e loro poteri.
  • Patrimonio, entrate, esercizio sociale e rendiconto.
  • Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.
  • Nomina dei primi organi e delega per registrazione e codice fiscale.

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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «[DENOMINAZIONE]»

Il giorno [DATA], in [COMUNE], presso [INDIRIZZO], si sono riuniti i signori:

1) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE]; 2) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE]; 3) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE]; [ALTRI FONDATORI, CON GLI STESSI DATI],

i quali convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un’associazione non riconosciuta, apartitica e senza fini di lucro, denominata «[DENOMINAZIONE]». [Se l’ente chiederà l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione conterrà l’indicazione richiesta dalla legge, ad esempio «ETS» o «APS».] La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede in [COMUNE], [INDIRIZZO]. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica dello statuto; va comunque comunicato agli uffici competenti.

Art. 3 – Scopo e attività

L’associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità: [FINALITÀ, ad esempio: promuovere la cultura musicale e la pratica del canto corale nel territorio di COMUNE]. Per realizzarle svolge in particolare le seguenti attività: [ELENCO DELLE ATTIVITÀ]. L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti consentiti dalla legge. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell’associazione.

Art. 4 – Soci e ammissione

Possono diventare soci le persone fisiche [e gli enti] che condividono le finalità dell’associazione e ne accettano lo statuto. La domanda di ammissione è presentata per iscritto al consiglio direttivo, che decide entro [NUMERO] giorni e comunica la decisione all’interessato; l’eventuale rigetto è motivato. I nuovi soci sono iscritti nel libro dei soci. La qualità di socio non è trasmissibile, la quota associativa non è rivalutabile né rimborsabile ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 5 – Diritti e doveri, recesso ed esclusione

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, di essere eletti alle cariche sociali e di consultare i libri sociali. I soci sono tenuti a rispettare lo statuto e a versare la quota annuale stabilita dall’assemblea. Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il socio che viola gravemente lo statuto o non versa la quota entro [NUMERO] mesi dal sollecito può essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, contro la quale può ricorrere alla prima assemblea utile.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell’associazione l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente [e, se nominato, l’organo di controllo]. Le cariche sociali sono [gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate].

Art. 7 – Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i soci. È convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione è comunicata almeno [NUMERO] giorni prima mediante [e-mail / PEC / lettera / affissione nella sede e pubblicazione sul sito], con ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche dello statuto occorrono [la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti]; per lo scioglimento [il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci]. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, e nessuno può ricevere più di [NUMERO] deleghe. L’assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, purché siano garantite l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.

Art. 8 – Consiglio direttivo e presidente

Il consiglio direttivo è composto da [NUMERO] membri eletti dall’assemblea tra i soci, dura in carica [NUMERO] anni e i suoi membri sono rieleggibili. Amministra l’associazione, predispone il rendiconto e il bilancio preventivo, decide sull’ammissione dei soci e nomina al proprio interno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente è eletto [dall’assemblea / dal consiglio direttivo], ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio e può aprire e gestire conti correnti intestati all’associazione.

Art. 9 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio è costituito dal fondo comune e dai beni acquistati o ricevuti dall’associazione. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai contributi di soci, privati ed enti pubblici, da donazioni e lasciti e dai proventi di iniziative conformi alle finalità. Finché dura l’associazione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne una quota in caso di recesso o di esclusione.

Art. 10 – Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro [NUMERO] mesi dalla chiusura dell’esercizio il consiglio direttivo sottopone all’assemblea il rendiconto economico e finanziario, che resta depositato presso la sede a disposizione dei soci nei [NUMERO] giorni che precedono l’assemblea. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per le attività istituzionali.

Art. 11 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza indicata all’art. 7, che nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e non può in alcun caso essere distribuito ai soci. [Per gli enti del Terzo settore: la devoluzione avviene a favore di altri enti del Terzo settore, previo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale.]

Art. 12 – Primi organi e quota

I fondatori, riuniti in assemblea, nominano per il primo mandato di [NUMERO] anni il consiglio direttivo nelle persone di [NOME E COGNOME], [NOME E COGNOME] e [NOME E COGNOME], e presidente [NOME E COGNOME], che accettano la carica. La quota associativa per il primo anno è fissata in euro [IMPORTO].

Art. 13 – Adempimenti e rinvio

I fondatori delegano il presidente a chiedere l’attribuzione del codice fiscale dell’associazione, a registrare il presente atto presso l’Agenzia delle Entrate e a compiere ogni altro adempimento necessario [compresa l’eventuale domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche]. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e le leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in [NUMERO] originali.

[LUOGO], [DATA]

I soci fondatori:
[NOME E COGNOME] ______________________________
[NOME E COGNOME] ______________________________
[NOME E COGNOME] ______________________________

Riferimento normativo: Artt. 36, 37 e 38 del Codice civile; D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli enti che si iscrivono al RUNTS; D.Lgs. 36/2021 per gli enti sportivi dilettantistici.

Come compilarlo, passo per passo

  1. Decidete se restare associazione non riconosciuta semplice o puntare al Terzo settore o allo sport dilettantistico: cambia il contenuto obbligatorio dello statuto.
  2. Compilate i dati di tutti i fondatori e descrivete scopo e attività in modo concreto, non con formule vaghe.
  3. Firmate l’atto in più originali, con le marche da bollo richieste, e chiedete all’ufficio quante copie servono per la registrazione.
  4. Chiedete il codice fiscale dell’associazione (modello AA5/6) e registrate l’atto con il modello 69, di regola entro 20 giorni dalla firma, pagando l’imposta di registro in misura fissa e il bollo, salvo le esenzioni per gli enti del Terzo settore.
  5. Aprite il conto intestato all’associazione e istituite libro dei soci, libro delle assemblee e libro del consiglio direttivo.
  6. Se previsto, chiedete l’iscrizione al RUNTS o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Errori che creano problemi dopo

  • Scrivere uno scopo vago o diverso dalle attività svolte: è il primo punto che controllano banche, registri e fisco.
  • Dimenticare le clausole sul divieto di distribuire utili e sulla devoluzione del patrimonio: si rischia di perdere le agevolazioni fiscali.
  • Usare uno statuto generico per un’ASD o un ente del Terzo settore senza le clausole richieste da quelle norme.
  • Non registrare l’atto e far girare l’attività sul codice fiscale o sul conto del presidente.
  • Credere che l’associazione non riconosciuta protegga il patrimonio personale: chi firma per l’ente risponde anche di persona.

Per completare il documento

Domande frequenti

Serve il notaio per costituire un’associazione?

No, per un’associazione non riconosciuta basta una scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate. Il notaio serve se si vuole ottenere la personalità giuridica, perché l’associazione riconosciuta deve essere costituita per atto pubblico.

Quanti soci servono per fondare un’associazione?

Il Codice civile non fissa un minimo per le associazioni non riconosciute: servono almeno due persone, ma di solito i fondatori sono tre o più per comporre il consiglio direttivo. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato del Terzo settore richiedono invece almeno sette persone fisiche.

Quanto costa registrare l’atto costitutivo?

Si pagano l’imposta di registro in misura fissa e l’imposta di bollo sugli originali, salvo le esenzioni previste per gli enti del Terzo settore. Gli importi aggiornati e il modello di pagamento li indica l’Agenzia delle Entrate: verificali prima di presentare l’atto.

Chi risponde dei debiti dell’associazione?

Per le obbligazioni di un’associazione non riconosciuta risponde il fondo comune e, personalmente e solidalmente, anche chi ha agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.), di solito il presidente o chi ha firmato i contratti.

L’associazione deve aprire la partita IVA?

Solo se svolge attività commerciali in modo abituale. Un’associazione che vive di quote associative e contributi per le attività istituzionali di norma ha soltanto il codice fiscale.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.