ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «[DENOMINAZIONE]»
Il giorno [DATA], in [COMUNE], presso [INDIRIZZO], si sono riuniti i signori:
1) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE]; 2) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE]; 3) [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE]; [ALTRI FONDATORI, CON GLI STESSI DATI],
i quali convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un’associazione non riconosciuta, apartitica e senza fini di lucro, denominata «[DENOMINAZIONE]». [Se l’ente chiederà l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione conterrà l’indicazione richiesta dalla legge, ad esempio «ETS» o «APS».] La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in [COMUNE], [INDIRIZZO]. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica dello statuto; va comunque comunicato agli uffici competenti.
Art. 3 – Scopo e attività
L’associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità: [FINALITÀ, ad esempio: promuovere la cultura musicale e la pratica del canto corale nel territorio di COMUNE]. Per realizzarle svolge in particolare le seguenti attività: [ELENCO DELLE ATTIVITÀ]. L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti consentiti dalla legge. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell’associazione.
Art. 4 – Soci e ammissione
Possono diventare soci le persone fisiche [e gli enti] che condividono le finalità dell’associazione e ne accettano lo statuto. La domanda di ammissione è presentata per iscritto al consiglio direttivo, che decide entro [NUMERO] giorni e comunica la decisione all’interessato; l’eventuale rigetto è motivato. I nuovi soci sono iscritti nel libro dei soci. La qualità di socio non è trasmissibile, la quota associativa non è rivalutabile né rimborsabile ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 5 – Diritti e doveri, recesso ed esclusione
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, di essere eletti alle cariche sociali e di consultare i libri sociali. I soci sono tenuti a rispettare lo statuto e a versare la quota annuale stabilita dall’assemblea. Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il socio che viola gravemente lo statuto o non versa la quota entro [NUMERO] mesi dal sollecito può essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, contro la quale può ricorrere alla prima assemblea utile.
Art. 6 – Organi
Sono organi dell’associazione l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente [e, se nominato, l’organo di controllo]. Le cariche sociali sono [gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate].
Art. 7 – Assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci. È convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione è comunicata almeno [NUMERO] giorni prima mediante [e-mail / PEC / lettera / affissione nella sede e pubblicazione sul sito], con ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche dello statuto occorrono [la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti]; per lo scioglimento [il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci]. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, e nessuno può ricevere più di [NUMERO] deleghe. L’assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, purché siano garantite l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.
Art. 8 – Consiglio direttivo e presidente
Il consiglio direttivo è composto da [NUMERO] membri eletti dall’assemblea tra i soci, dura in carica [NUMERO] anni e i suoi membri sono rieleggibili. Amministra l’associazione, predispone il rendiconto e il bilancio preventivo, decide sull’ammissione dei soci e nomina al proprio interno il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente è eletto [dall’assemblea / dal consiglio direttivo], ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio e può aprire e gestire conti correnti intestati all’associazione.
Art. 9 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio è costituito dal fondo comune e dai beni acquistati o ricevuti dall’associazione. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai contributi di soci, privati ed enti pubblici, da donazioni e lasciti e dai proventi di iniziative conformi alle finalità. Finché dura l’associazione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne una quota in caso di recesso o di esclusione.
Art. 10 – Esercizio sociale e rendiconto
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro [NUMERO] mesi dalla chiusura dell’esercizio il consiglio direttivo sottopone all’assemblea il rendiconto economico e finanziario, che resta depositato presso la sede a disposizione dei soci nei [NUMERO] giorni che precedono l’assemblea. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per le attività istituzionali.
Art. 11 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza indicata all’art. 7, che nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e non può in alcun caso essere distribuito ai soci. [Per gli enti del Terzo settore: la devoluzione avviene a favore di altri enti del Terzo settore, previo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale.]
Art. 12 – Primi organi e quota
I fondatori, riuniti in assemblea, nominano per il primo mandato di [NUMERO] anni il consiglio direttivo nelle persone di [NOME E COGNOME], [NOME E COGNOME] e [NOME E COGNOME], e presidente [NOME E COGNOME], che accettano la carica. La quota associativa per il primo anno è fissata in euro [IMPORTO].
Art. 13 – Adempimenti e rinvio
I fondatori delegano il presidente a chiedere l’attribuzione del codice fiscale dell’associazione, a registrare il presente atto presso l’Agenzia delle Entrate e a compiere ogni altro adempimento necessario [compresa l’eventuale domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche]. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e le leggi in materia.
Letto, approvato e sottoscritto in [NUMERO] originali.
[LUOGO], [DATA]