CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI
Tra [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL COMODANTE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], con sede/residenza in [INDIRIZZO], di seguito «comodante»,
e [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL COMODATARIO], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], con sede/residenza in [INDIRIZZO], di seguito «comodatario»,
si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario i beni elencati nell’inventario allegato, con indicazione di marca, modello, numero di serie, stato e [valore di stima], che le parti sottoscrivono.
Art. 2 – Uso e luogo
I beni sono destinati esclusivamente a [USO] presso [INDIRIZZO DEL LUOGO DI UTILIZZO] e non possono essere spostati altrove senza il consenso scritto del comodante.
Art. 3 – Durata
Il comodato ha durata dal [DATA] al [DATA] [oppure: fino al termine dell’uso indicato / a tempo indeterminato, con restituzione a semplice richiesta del comodante con preavviso di NUMERO giorni].
Art. 4 – Custodia e manutenzione
Il comodatario custodisce i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, li utilizza secondo le istruzioni del produttore e sostiene le spese di uso ordinario e di piccola manutenzione. Le riparazioni straordinarie non dovute a cattivo uso sono a carico del comodante.
Art. 5 – Danni e perdita
Il comodatario risponde dei danni e della perdita dei beni non derivanti dal normale uso. [I beni sono stimati: il comodatario sopporta il rischio del loro perimento anche per causa non imputabile, nei limiti del valore indicato nell’inventario.]
Art. 6 – Assicurazione
[Il comodatario stipula a proprie spese una polizza contro furto, incendio e danni per il valore dei beni / I beni sono coperti dalla polizza del comodante n. NUMERO.]
Art. 7 – Divieti
È vietato al comodatario concedere l’uso dei beni a terzi, darli in pegno o modificarli.
Art. 8 – Restituzione
Alla scadenza il comodatario restituisce i beni presso [LUOGO] nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento, con verbale di riconsegna. In caso di ritardo, il comodatario risponde della perdita dei beni anche per caso fortuito.
Art. 9 – Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte che vi dà causa.
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]