Fac simile contratto di collaborazione commerciale tra aziende

Il contratto di collaborazione commerciale tra aziende regola la cooperazione tra due imprese che restano indipendenti: segnalazione reciproca di clienti, promozione congiunta, rivendita o distribuzione dei prodotti dell’una da parte dell’altra. È un contratto atipico, ammesso dall’art. 1322 del Codice civile, e per questo deve scrivere tutto da sé: oggetto e limiti, esclusiva, compensi, uso dei marchi, riservatezza, divieto di sottrarsi clienti e personale, durata e recesso. Si distingue dall’agenzia, dove un agente promuove stabilmente i contratti in una zona, e dal procacciamento occasionale.

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Lo studio di architettura che segnala l’impresa edile e viceversa, il produttore che affida a un’altra azienda la vendita nei suoi canali, due società di software che propongono insieme i rispettivi prodotti: collaborazioni nate da una stretta di mano, che funzionano finché non arriva il primo cliente conteso, la prima fattura discussa, il dipendente passato dall’altra parte. Il contratto fissa chi fa cosa, quanto vale ogni cliente portato o ogni vendita, chi può usare il logo dell’altro e cosa resta riservato, e stabilisce che nessuna delle due parla o firma a nome dell’altra.

Il Codice civile lascia le parti libere di costruire un contratto atipico purché persegua interessi meritevoli di tutela; valgono poi le norme generali: i pagamenti tra imprese seguono la disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali, con interessi di mora dal giorno dopo la scadenza, e marchi e segreti restano protetti dal Codice della proprietà industriale. Attenzione a due confini: un rapporto stabile con zona, obiettivi ed esclusiva per promuovere contratti somiglia all’agenzia, con Enasarco e indennità; un accordo tra concorrenti su prezzi o spartizione di clienti è un’intesa vietata dalla normativa antitrust. Il modello resta nel perimetro della cooperazione tra imprese autonome.

Quando serve questo documento

  • Due imprese di settori vicini che si segnalano clienti a vicenda dietro provvigione.
  • Co-marketing: campagne, eventi o offerte congiunte con i marchi di entrambe.
  • Un’azienda che rivende o distribuisce i prodotti di un’altra senza diventarne agente.
  • Fornitore di servizi e software house che integra e propone il servizio ai propri clienti.

Cosa deve contenere

  • Ragione sociale, partita IVA, sede e legale rappresentante di entrambe le imprese.
  • Oggetto preciso della collaborazione: attività di ciascuna, territorio, canali e prodotti.
  • Esclusiva o non esclusiva, e per quanto.
  • Compensi: provvigione su contratti conclusi e incassati, canone fisso o quota sui ricavi, con rendiconto e termini di pagamento.
  • Marchi e materiali: licenza limitata, approvazione, cessazione dell’uso.
  • Riservatezza, dati personali, non sollecitazione di dipendenti e clienti.
  • Durata, rinnovo, recesso, risoluzione, assenza di rappresentanza e foro.

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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE

Tra [RAGIONE SOCIALE A], P. IVA [PARTITA IVA], sede in [INDIRIZZO], legale rappresentante [NOME E COGNOME] («A»), e [RAGIONE SOCIALE B], P. IVA [PARTITA IVA], sede in [INDIRIZZO], legale rappresentante [NOME E COGNOME] («B»), attive nei settori [SETTORE] e [SETTORE], che intendono collaborare restando imprese autonome, si conviene:

Art. 1 – Oggetto

Le parti collaborano in [SEGNALAZIONE RECIPROCA DI CLIENTI / PROMOZIONE CONGIUNTA / RIVENDITA DEI PRODOTTI DI A DA PARTE DI B], nel territorio [TERRITORIO], per i prodotti o servizi dell’allegato A.

Art. 2 – Obblighi

Ciascuna parte fornisce all’altra materiali, listini e un referente, presenta i prodotti dell’altra con le informazioni ricevute, senza promettere condizioni non autorizzate, e la informa di segnalazioni ed esiti. Nessun incarico stabile di promozione, zona, obiettivi o rappresentanza.

Art. 3 – Esclusiva

[Non esclusiva / Esclusiva per il territorio e il settore dell’art. 1 fino al DATA], ferma la libertà di ciascuna parte nella propria attività.

Art. 4 – Corrispettivi

[Provvigione del NUMERO% sull’imponibile incassato per ogni contratto concluso con un cliente segnalato / NUMERO% dei ricavi netti delle vendite dei prodotti di A, riconosciuto ad A da B / canone di € IMPORTO al mese da A a B]. Rendiconto [trimestrale]; fattura e pagamento entro 30 giorni, con interessi di mora di legge. Provvigioni dovute anche sui contratti conclusi entro [NUMERO] mesi dalla cessazione con clienti segnalati prima.

Art. 5 – Marchi, riservatezza e dati

Ciascuna parte resta titolare dei propri marchi e concede all’altra una licenza non esclusiva, limitata alla collaborazione, per i materiali approvati per iscritto; alla cessazione l’uso cessa. Le informazioni commerciali, tecniche e sui clienti restano riservate per la durata e per [NUMERO] anni dopo; ciascuna parte tratta i dati personali come titolare autonomo (Regolamento UE 2016/679).

Art. 6 – Non sollecitazione

Per la durata e per 12 mesi dopo, nessuna parte assume dipendenti o collaboratori dell’altra né contratta direttamente con i clienti da questa presentati, aggirando il contratto.

Art. 7 – Durata, recesso e autonomia

Durata [NUMERO] mesi dal [DATA], rinnovo tacito salvo disdetta con [60] giorni di preavviso; recesso con preavviso scritto di [90] giorni; risoluzione per inadempimento grave non sanato entro 15 giorni dalla diffida; restano dovuti i corrispettivi maturati. Imprese indipendenti: nessuna società, agenzia o mandato, ciascuna risponde del proprio personale e delle proprie imposte. Legge italiana, foro di [CITTÀ].

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: [LUOGO], [DATA]

Per A, il legale rappresentante ______________________________
Per B, il legale rappresentante ______________________________

Riferimento normativo: Art. 1322 del Codice civile (contratti atipici); per il confronto, artt. 1742 e seguenti c.c. (agenzia).

Come compilarlo, passo per passo

  1. Descrivi l’attività di ciascuna impresa con un allegato operativo: cosa si segnala, con quali materiali, chi risponde al cliente.
  2. Scegli la formula del compenso e il momento in cui matura, di regola all’incasso del cliente, con rendiconto periodico.
  3. Decidi se c’è esclusiva e delimita territorio, settore e durata: un’esclusiva ampia e stabile avvicina il rapporto all’agenzia.
  4. Regola marchi, riservatezza e non sollecitazione per un periodo anche dopo la fine.
  5. Fissa durata, preavviso di recesso e cosa resta dovuto dopo la cessazione; firmate con firma digitale o in due originali.

Errori che creano problemi dopo

  • Lasciare che una parte firmi o incassi per l’altra: senza mandato nasce un’apparenza di rappresentanza che vincola chi non voleva.
  • Zona, obiettivi minimi ed esclusiva per chi deve «promuovere le vendite»: è un contratto di agenzia sotto altro nome, con i suoi obblighi.
  • Accordarsi tra concorrenti su prezzi o clienti da non toccare: è un’intesa restrittiva, non una collaborazione.

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Domande frequenti

Che differenza c’è con il contratto di agenzia?

L’agente promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente in una zona, con esclusiva, Enasarco, preavviso e indennità di fine rapporto. Nella collaborazione commerciale due imprese cooperano ciascuna nella propria attività, senza incarico stabile di promozione né zona: se una delle due si limita a vendere per l’altra con obiettivi e zona, il contratto è di agenzia.

Come si tassano le provvigioni tra imprese?

Sono corrispettivi fatturati con IVA dall’impresa che li riceve, deducibili per chi li paga; la ritenuta d’acconto sulle provvigioni riguarda agenti, rappresentanti e procacciatori, quindi verifica con il commercialista se il vostro caso vi rientra. Il rendiconto periodico è il documento che giustifica ogni fattura.

Serve l’esclusiva?

No, e spesso conviene evitarla: senza esclusiva ciascuna impresa resta libera di collaborare con altri e il rapporto non viene scambiato per agenzia. Se l’esclusiva serve, limitala a un territorio o a un settore e a una durata, e prevedi obiettivi minimi la cui mancanza la fa cadere.

Cosa succede ai clienti segnalati dopo la fine del contratto?

Dipende da ciò che scrivete: il modello riconosce le provvigioni sui contratti conclusi entro un certo periodo dalla cessazione con clienti segnalati prima, e vieta per dodici mesi di aggirare la parte che ha presentato il cliente. Il divieto di assumere il personale dell’altra vale per lo stesso periodo.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.