Fac simile contratto di agenzia commerciale

Con il contratto di agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente e dietro provvigione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.); salvo patto contrario vale l’esclusiva reciproca nella zona e per lo stesso ramo di attività (art. 1743). Il contratto deve essere provato per iscritto e ciascuna parte ha il diritto irrinunciabile di ricevere dall’altra un documento firmato con il contenuto dell’accordo; l’agente va iscritto all’Enasarco e, nei contratti a tempo indeterminato, il preavviso minimo va da un mese nel primo anno a sei mesi dal sesto anno in poi (art. 1750).

Aggiornato il:

Il Codice civile fissa le regole di base (provvigioni, preavviso, indennità di fine rapporto, patto di non concorrenza), mentre gli accordi economici collettivi (AEC) dei diversi settori possono aggiungere regole più dettagliate, per esempio sulle indennità e sulle variazioni di zona. Il modello segue lo schema del Codice e rinvia all’AEC applicabile.

Prima di firmare verifica che l’agente sia iscritto alla Camera di commercio per l’attività di agenzia e concorda se sarà monomandatario, cioè legato a un solo preponente, o plurimandatario.

Quando serve questo documento

  • Impresa che affida a un agente la vendita dei propri prodotti in una o più province.
  • Agente plurimandatario che aggiunge una nuova linea di prodotti non concorrenti.
  • Trasformazione di una collaborazione occasionale in un rapporto stabile.
  • Rinnovo di un vecchio contratto per aggiornare zona, provvigioni e indennità.

Cosa deve contenere

  • Dati di preponente e agente, con iscrizione camerale e posizione Enasarco.
  • Prodotti, zona ed eventuale clientela riservata.
  • Esclusiva e mono o plurimandato.
  • Provvigioni, maturazione ed estratto conto.
  • Obblighi di informazione reciproca.
  • Durata, preavviso e indennità di fine rapporto.
  • Patto di non concorrenza, AEC applicabile e foro.

Fac simile pronto da copiare

CONTRATTO DI AGENZIA [SENZA / CON] RAPPRESENTANZA

Tra [RAGIONE SOCIALE DEL PREPONENTE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «preponente»,

e [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DELL’AGENTE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], iscritto alla Camera di commercio di [CITTÀ] per l’attività di agente di commercio, posizione Enasarco n. [NUMERO], di seguito «agente»,

si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e zona

Il preponente conferisce all’agente, che accetta, l’incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei prodotti [LINEE DI PRODOTTI, come da listino allegato] nella zona costituita da [PROVINCE / REGIONI], nei confronti della clientela [TIPO DI CLIENTELA], [senza / con] potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Art. 2 – Esclusiva

Ai sensi dell’art. 1743 c.c. il preponente non si avvale nella zona di altri agenti per gli stessi prodotti e l’agente non tratta nella zona prodotti di imprese in concorrenza con il preponente. [Sono esclusi dall’esclusiva i clienti direzionali elencati in allegato.] L’agente opera come [monomandatario / plurimandatario] e comunica al preponente gli altri mandati assunti.

Art. 3 – Obblighi dell’agente

L’agente adempie l’incarico secondo le istruzioni ricevute, trasmette gli ordini alle condizioni di listino, fornisce le informazioni sul mercato della zona e sulla solvibilità dei clienti utili al preponente e non riscuote pagamenti se non espressamente autorizzato per iscritto.

Art. 4 – Obblighi del preponente

Il preponente mette a disposizione dell’agente listini, campionari e documentazione, gli comunica entro un termine ragionevole l’accettazione o il rifiuto degli ordini e la mancata esecuzione degli affari procurati, e lo avvisa se prevede di poter concludere un volume di affari sensibilmente inferiore a quello che l’agente poteva attendersi.

Art. 5 – Provvigioni

All’agente spetta una provvigione del [NUMERO]% sull’imponibile dei contratti conclusi per effetto del suo intervento e di quelli conclusi con clienti della zona [anche senza suo intervento / esclusi i clienti direzionali]. La provvigione matura [all’esecuzione dell’affare / all’incasso del prezzo da parte del preponente e in proporzione ad esso].

Art. 6 – Estratto conto e pagamento

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre il preponente invia all’agente l’estratto conto delle provvigioni maturate, con gli elementi per verificarle; le provvigioni sono pagate entro [NUMERO] giorni dal ricevimento della fattura dell’agente, al netto delle ritenute di legge.

Art. 7 – Enasarco e FIRR

Il preponente versa alla Fondazione Enasarco i contributi previdenziali, trattenendo la quota a carico dell’agente, e gli accantonamenti per l’indennità di risoluzione del rapporto previsti dall’AEC applicabile.

Art. 8 – Durata e preavviso

Il contratto è a tempo [indeterminato / determinato fino al DATA; se proseguito dopo la scadenza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato]. Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con preavviso scritto non inferiore a un mese nel primo anno di durata, due nel secondo, tre nel terzo, quattro nel quarto, cinque nel quinto e sei dal sesto anno in poi, fermo il recesso senza preavviso per giusta causa. [Salvo diverso accordo, il preavviso scade l’ultimo giorno del mese di calendario.]

Art. 9 – Indennità di cessazione

Alla cessazione del rapporto spettano all’agente le indennità previste dall’art. 1751 c.c. e dall’AEC applicabile, alle condizioni ivi indicate. L’agente decade dal diritto all’indennità dell’art. 1751 se non comunica al preponente l’intenzione di farla valere entro un anno dallo scioglimento del rapporto.

Art. 10 – Patto di non concorrenza

[Facoltativo:] Per [NUMERO, al massimo due] anni dalla cessazione l’agente non svolgerà attività in concorrenza con il preponente nella stessa zona, per la stessa clientela e per gli stessi prodotti. Per tale obbligo il preponente corrisponde all’agente un’indennità di euro [IMPORTO / determinata secondo l’AEC applicabile], ai sensi dell’art. 1751-bis c.c.

Art. 11 – Riservatezza e campionario

L’agente mantiene riservate le informazioni commerciali del preponente e, alla cessazione, restituisce entro [NUMERO] giorni campionari, listini e documenti. I dati dei clienti sono trattati da entrambe le parti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 – Norme applicabili e foro

Per quanto non previsto si applicano gli artt. 1742 e seguenti c.c. e l’accordo economico collettivo per gli agenti del settore [commercio / industria / ALTRO]. Se l’agente opera in forma individuale e prevalentemente personale, le controversie spettano al giudice del luogo in cui l’agente ha il domicilio; negli altri casi è competente il foro di [CITTÀ].

Letto, approvato e sottoscritto in due esemplari, uno per ciascuna parte, ai sensi dell’art. 1742, comma 2, c.c.

[LUOGO], [DATA]

Il preponente ______________________________
L’agente ______________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente gli artt. 2, 5, 8, 10 e 12.
Allegati: listino prodotti; elenco dei clienti direzionali; descrizione della zona.

Riferimento normativo: Artt. 1742–1753 del Codice civile; accordi economici collettivi (AEC) di settore; regolamenti della Fondazione Enasarco.

Come compilarlo, passo per passo

  1. Definisci con precisione prodotti, zona e clientela, allegando il listino e gli eventuali clienti esclusi.
  2. Decidi se concedere l’esclusiva e se l’agente sarà mono o plurimandatario.
  3. Fissa percentuale e momento di maturazione delle provvigioni e i tempi dell’estratto conto.
  4. Verifica l’iscrizione camerale e apri la posizione Enasarco prima dell’inizio.
  5. Indica l’AEC applicabile e valuta il patto di non concorrenza con la relativa indennità.
  6. Firmate due esemplari e consegnatene uno a ciascuna parte.

Errori che creano problemi dopo

  • Prevedere un preavviso inferiore ai minimi di legge, o un preavviso a carico del preponente più breve di quello a carico dell’agente.
  • Inserire uno «star del credere» generale che rende l’agente responsabile dei mancati pagamenti dei clienti: la legge lo vieta, salvo garanzie limitate a singoli affari.
  • Dimenticare l’iscrizione all’Enasarco e i versamenti periodici dei contributi.
  • Prevedere un patto di non concorrenza oltre due anni o senza indennità.
  • Modificare zona o provvigioni senza accordo scritto.

Per completare il documento

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare il preponente all’agente?

Nel contratto a tempo indeterminato almeno un mese nel primo anno di durata, due nel secondo, tre nel terzo, quattro nel quarto, cinque nel quinto e sei dal sesto anno in poi. Le parti possono concordare termini più lunghi, ma quello del preponente non può essere inferiore a quello dell’agente; gli AEC possono prevedere regole ulteriori.

L’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto?

Sì, alle condizioni dell’art. 1751 c.c.: in sintesi, se ha procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari con quelli esistenti e il preponente ne trae ancora vantaggi. Non spetta, tra l’altro, se il preponente recede per un’inadempienza grave dell’agente. Gli AEC prevedono inoltre indennità proprie, in parte gestite dall’Enasarco.

Il contratto di agenzia deve essere scritto?

Deve essere provato per iscritto, e ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento firmato che ne riproduca il contenuto: è un diritto a cui non si può rinunciare.

Il patto di non concorrenza dell’agente è valido?

Sì, se è scritto, riguarda la stessa zona, la stessa clientela e lo stesso tipo di prodotti del contratto, non supera due anni dalla cessazione e prevede un’indennità a favore dell’agente.

L’agente deve essere iscritto all’Enasarco?

Sì, per gli agenti che operano in Italia per imprese con sede in Italia: il preponente iscrive l’agente e versa i contributi alla Fondazione Enasarco, trattenendo la quota a carico dell’agente.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.