CONTRATTO DI AGENZIA [SENZA / CON] RAPPRESENTANZA
Tra [RAGIONE SOCIALE DEL PREPONENTE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «preponente»,
e [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DELL’AGENTE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], iscritto alla Camera di commercio di [CITTÀ] per l’attività di agente di commercio, posizione Enasarco n. [NUMERO], di seguito «agente»,
si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto e zona
Il preponente conferisce all’agente, che accetta, l’incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei prodotti [LINEE DI PRODOTTI, come da listino allegato] nella zona costituita da [PROVINCE / REGIONI], nei confronti della clientela [TIPO DI CLIENTELA], [senza / con] potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 2 – Esclusiva
Ai sensi dell’art. 1743 c.c. il preponente non si avvale nella zona di altri agenti per gli stessi prodotti e l’agente non tratta nella zona prodotti di imprese in concorrenza con il preponente. [Sono esclusi dall’esclusiva i clienti direzionali elencati in allegato.] L’agente opera come [monomandatario / plurimandatario] e comunica al preponente gli altri mandati assunti.
Art. 3 – Obblighi dell’agente
L’agente adempie l’incarico secondo le istruzioni ricevute, trasmette gli ordini alle condizioni di listino, fornisce le informazioni sul mercato della zona e sulla solvibilità dei clienti utili al preponente e non riscuote pagamenti se non espressamente autorizzato per iscritto.
Art. 4 – Obblighi del preponente
Il preponente mette a disposizione dell’agente listini, campionari e documentazione, gli comunica entro un termine ragionevole l’accettazione o il rifiuto degli ordini e la mancata esecuzione degli affari procurati, e lo avvisa se prevede di poter concludere un volume di affari sensibilmente inferiore a quello che l’agente poteva attendersi.
Art. 5 – Provvigioni
All’agente spetta una provvigione del [NUMERO]% sull’imponibile dei contratti conclusi per effetto del suo intervento e di quelli conclusi con clienti della zona [anche senza suo intervento / esclusi i clienti direzionali]. La provvigione matura [all’esecuzione dell’affare / all’incasso del prezzo da parte del preponente e in proporzione ad esso].
Art. 6 – Estratto conto e pagamento
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre il preponente invia all’agente l’estratto conto delle provvigioni maturate, con gli elementi per verificarle; le provvigioni sono pagate entro [NUMERO] giorni dal ricevimento della fattura dell’agente, al netto delle ritenute di legge.
Art. 7 – Enasarco e FIRR
Il preponente versa alla Fondazione Enasarco i contributi previdenziali, trattenendo la quota a carico dell’agente, e gli accantonamenti per l’indennità di risoluzione del rapporto previsti dall’AEC applicabile.
Art. 8 – Durata e preavviso
Il contratto è a tempo [indeterminato / determinato fino al DATA; se proseguito dopo la scadenza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato]. Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con preavviso scritto non inferiore a un mese nel primo anno di durata, due nel secondo, tre nel terzo, quattro nel quarto, cinque nel quinto e sei dal sesto anno in poi, fermo il recesso senza preavviso per giusta causa. [Salvo diverso accordo, il preavviso scade l’ultimo giorno del mese di calendario.]
Art. 9 – Indennità di cessazione
Alla cessazione del rapporto spettano all’agente le indennità previste dall’art. 1751 c.c. e dall’AEC applicabile, alle condizioni ivi indicate. L’agente decade dal diritto all’indennità dell’art. 1751 se non comunica al preponente l’intenzione di farla valere entro un anno dallo scioglimento del rapporto.
Art. 10 – Patto di non concorrenza
[Facoltativo:] Per [NUMERO, al massimo due] anni dalla cessazione l’agente non svolgerà attività in concorrenza con il preponente nella stessa zona, per la stessa clientela e per gli stessi prodotti. Per tale obbligo il preponente corrisponde all’agente un’indennità di euro [IMPORTO / determinata secondo l’AEC applicabile], ai sensi dell’art. 1751-bis c.c.
Art. 11 – Riservatezza e campionario
L’agente mantiene riservate le informazioni commerciali del preponente e, alla cessazione, restituisce entro [NUMERO] giorni campionari, listini e documenti. I dati dei clienti sono trattati da entrambe le parti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 12 – Norme applicabili e foro
Per quanto non previsto si applicano gli artt. 1742 e seguenti c.c. e l’accordo economico collettivo per gli agenti del settore [commercio / industria / ALTRO]. Se l’agente opera in forma individuale e prevalentemente personale, le controversie spettano al giudice del luogo in cui l’agente ha il domicilio; negli altri casi è competente il foro di [CITTÀ].
Letto, approvato e sottoscritto in due esemplari, uno per ciascuna parte, ai sensi dell’art. 1742, comma 2, c.c.
[LUOGO], [DATA]