CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Tra [RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE DEL COMMITTENTE], codice fiscale [NUMERO], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «committente»,
e [NOME E COGNOME DEL COLLABORATORE], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], di seguito «collaboratore»,
si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il committente affida al collaboratore lo svolgimento, in forma coordinata e continuativa, della seguente attività: [DESCRIZIONE], finalizzata a [RISULTATI ATTESI].
Art. 2 – Autonomia e coordinamento
Il collaboratore organizza autonomamente la propria attività, anche quanto a tempi e luogo di svolgimento. Il coordinamento con il committente avviene esclusivamente mediante [riunioni di aggiornamento mensili / condivisione degli obiettivi e delle scadenze di progetto], senza vincolo di orario né potere direttivo o disciplinare del committente.
Art. 3 – Durata
Il contratto ha durata dal [DATA] al [DATA] e può essere rinnovato per iscritto.
Art. 4 – Compenso
Al collaboratore spetta un compenso lordo complessivo di euro [IMPORTO], corrisposto in rate [mensili] di euro [IMPORTO], al netto delle ritenute fiscali e della quota contributiva a suo carico, con consegna del prospetto paga.
Art. 5 – Contributi e assicurazione
Il committente iscrive il collaboratore alla Gestione separata INPS e versa i contributi, trattenendo la quota a carico del collaboratore nella misura di un terzo; provvede inoltre all’assicurazione INAIL se dovuta per l’attività svolta.
Art. 6 – Mezzi e sicurezza
Il collaboratore utilizza mezzi propri [oppure: può utilizzare le attrezzature del committente per le attività presso la sua sede]; quando opera nei locali del committente, riceve le informazioni sui rischi e rispetta le norme di sicurezza.
Art. 7 – Recesso
Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di [NUMERO] giorni; il committente può recedere senza preavviso per giusta causa. Al collaboratore spetta il compenso maturato fino alla cessazione.
Art. 8 – Riservatezza e proprietà dei risultati
Il collaboratore mantiene riservate le informazioni ricevute. I risultati dell’attività restano di proprietà del committente, fermi i diritti morali d’autore.
Art. 9 – Comunicazioni obbligatorie
Il committente comunica l’instaurazione del rapporto al centro per l’impiego entro il giorno precedente l’inizio.
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]