CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Tra [RAGIONE SOCIALE DELL’APPALTATORE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «appaltatore»,
e [RAGIONE SOCIALE DEL SUBAPPALTATORE], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «subappaltatore»,
premesso che l’appaltatore ha assunto da [NOME DEL COMMITTENTE] l’appalto dei lavori di [DESCRIZIONE] presso [INDIRIZZO DEL CANTIERE], con contratto del [DATA], e che il committente ha autorizzato per iscritto il subappalto delle opere di seguito indicate in data [DATA],
si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
L’appaltatore affida al subappaltatore l’esecuzione delle seguenti opere: [DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI], secondo il computo e le specifiche allegate e le prescrizioni del contratto principale, che il subappaltatore dichiara di conoscere.
Art. 2 – Prezzo e pagamenti
Il corrispettivo è di euro [IMPORTO] oltre IVA [a corpo / a misura secondo i prezzi unitari allegati], pagato per stati di avanzamento mensili entro [NUMERO] giorni dalla fattura, previa verifica della regolarità contributiva, con una ritenuta a garanzia del [NUMERO]% svincolata al collaudo.
Art. 3 – Tempi
Le opere sono eseguite dal [DATA] al [DATA], secondo il cronoprogramma del cantiere. Per ogni giorno di ritardo imputabile al subappaltatore è dovuta una penale di euro [IMPORTO].
Art. 4 – Sicurezza
Il subappaltatore consegna prima dell’ingresso in cantiere il proprio piano operativo di sicurezza, gli attestati di formazione dei lavoratori e l’elenco del personale; fornisce ai propri lavoratori i DPI e la tessera di riconoscimento, e partecipa alle riunioni di coordinamento.
Art. 5 – Personale e contributi
Il subappaltatore impiega personale regolarmente assunto, applica i contratti collettivi di settore e presenta il DURC in corso di validità a ogni pagamento. Le parti danno atto della responsabilità solidale prevista dalla legge per retribuzioni e contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Art. 6 – Divieto di ulteriore subappalto
È vietato al subappaltatore affidare a terzi, in tutto o in parte, le opere senza autorizzazione scritta dell’appaltatore e del committente.
Art. 7 – Garanzie e responsabilità
Il subappaltatore garantisce le opere dai vizi e dalle difformità nei termini di legge, tiene indenne l’appaltatore dalle pretese del committente e di terzi derivanti dalle proprie lavorazioni ed è assicurato per la responsabilità civile con polizza n. [NUMERO].
Art. 8 – Dichiarazioni di conformità
Per gli impianti realizzati il subappaltatore rilascia le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa di settore.
Art. 9 – Risoluzione
L’appaltatore può risolvere il contratto in caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza, irregolarità contributive o ritardi superiori a [NUMERO] giorni, previa contestazione scritta.
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]