Fac simile contratto di lavoro sportivo dilettantistico (co.co.co.)

Dal 1° luglio 2023 chi riceve un compenso da un’associazione o società sportiva dilettantistica per allenare, istruire o gareggiare è un lavoratore sportivo (D.Lgs. 36/2021): nel dilettantismo il rapporto si presume una collaborazione coordinata e continuativa se non supera le 24 ore settimanali, escluse le manifestazioni, e segue i regolamenti della federazione. I compensi sono esenti da imposte fino a 15.000 euro l’anno e da contributi fino a 5.000; l’ente comunica il contratto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e assicura il collaboratore all’INAIL.

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Istruttori, allenatori delle giovanili, preparatori e giudici di gara: per decenni i «rimborsi» delle ASD coprivano tutto, senza contratto. La riforma dello sport ha chiuso quella stagione: il compenso è reddito di lavoro, va in un contratto scritto, passa dal Registro nazionale e, oltre certe soglie, paga contributi e imposte. Il modello è la co.co.co. sportiva, la forma più usata nel dilettantismo: dice cosa fa il collaboratore, quante ore e con quale coordinamento tecnico, quanto riceve e cosa succede alle soglie, così l’associazione non scopre a fine anno contributi mai calcolati.

Il D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratori sportivi atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara tesserati, oltre a chi svolge mansioni necessarie all’attività secondo i regolamenti federali; la presunzione di co.co.co. sotto le 24 ore settimanali vale solo nel dilettantismo. I compensi fino a 15.000 euro annui non formano reddito imponibile e il collaboratore lo attesta con un’autocertificazione; sopra i 5.000 euro scattano i contributi alla Gestione separata INPS, con base ridotta della metà fino al 2027. La comunicazione del rapporto si fa tramite il RAS entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio.

Quando serve questo documento

  • ASD o SSD che ingaggia un istruttore o un allenatore per la stagione sportiva con un compenso.
  • Atleta dilettante che riceve un compenso oltre i rimborsi spese documentati.
  • Direttore di gara, giudice o preparatore atletico pagato dall’ente per più manifestazioni.
  • Regolarizzazione di un «rimborso forfettario» che la riforma ha trasformato in compenso.

Cosa deve contenere

  • Dati dell’ente, con iscrizione al RAS e affiliazione, e del collaboratore tesserato.
  • Mansione sportiva, disciplina, squadre o corsi seguiti e luogo dell’attività.
  • Natura di co.co.co. sportiva, ore entro le 24 settimanali e coordinamento tecnico secondo i regolamenti federali.
  • Durata, di regola la stagione sportiva, e regole di recesso.
  • Compenso lordo, periodicità, autocertificazione delle soglie e trattamento oltre i 15.000 euro.
  • Contributi alla Gestione separata oltre i 5.000 euro, assicurazione INAIL e comunicazione al RAS.
  • Obblighi del collaboratore: regolamenti, abilitazioni, sicurezza, tutela dei minori; firme.

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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SPORTIVA (artt. 25 e 28 D.Lgs. 36/2021)

Tra [DENOMINAZIONE DELL’ASD O SSD], C.F. [CODICE FISCALE], sede in [INDIRIZZO], iscritta al RAS n. [NUMERO], affiliata a [FEDERAZIONE O ENTE], legale rappresentante [NOME E COGNOME] («ente»), e [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], C.F. [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], tesserato/a n. [NUMERO] («collaboratore»), si conviene:

Art. 1 – Oggetto

Il collaboratore svolge per l’ente l’attività di [ISTRUTTORE / ALLENATORE / PREPARATORE ATLETICO / DIRETTORE TECNICO] di [DISCIPLINA] per [CORSI, SQUADRE O GRUPPI], presso [IMPIANTO E INDIRIZZO], nell’area del dilettantismo.

Art. 2 – Natura del rapporto

Collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo (art. 28 D.Lgs. 36/2021): la prestazione non supera le [NUMERO, MASSIMO 24] ore settimanali, escluse le manifestazioni, ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo nel rispetto dei regolamenti di [FEDERAZIONE O ENTE], secondo il calendario concordato con [DIRETTORE TECNICO / RESPONSABILE], senza subordinazione.

Art. 3 – Durata

Dal [DATA DI INIZIO] al [DATA DI FINE], per la stagione sportiva [ANNO]; nessun rinnovo tacito.

Art. 4 – Compenso

Compenso lordo di € [IMPORTO] ([IMPORTO IN LETTERE]) [mensili / per la stagione], pagato entro il giorno [GIORNO] del mese con bonifico sull’IBAN [IBAN], oltre alle trasferte documentate. A ogni pagamento il collaboratore rilascia l’autocertificazione dei compensi sportivi percepiti nell’anno da tutti gli enti; sull’eccedenza delle soglie di legge l’ente applica ritenute e contributi.

Art. 5 – Previdenza, assicurazione e comunicazioni

Oltre la franchigia di legge l’ente iscrive il collaboratore alla Gestione separata INPS e versa i contributi, trattenendo la quota a suo carico; lo assicura all’INAIL e comunica il rapporto tramite il RAS entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio.

Art. 6 – Obblighi del collaboratore

Rispetta i regolamenti federali e dell’ente e le norme di tutela dei minori, mantiene titoli e abilitazioni richiesti, usa impianti e attrezzature con diligenza e segnala infortuni e rischi.

Art. 7 – Recesso

Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di [NUMERO] giorni; senza preavviso per giusta causa. Al collaboratore spetta il compenso maturato.

Art. 8 – Riservatezza, dati e immagine

Il collaboratore mantiene riservate le informazioni dell’ente e tratta i dati di atleti e famiglie solo per l’attività (Regolamento UE 2016/679); [autorizza / non autorizza] l’uso della propria immagine nelle comunicazioni dell’ente.

Letto, approvato e sottoscritto in due originali.

Luogo e data: [LUOGO], [DATA]

Per l’ente, il legale rappresentante ______________________________
Il collaboratore ______________________________

Riferimento normativo: D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 25, 28, 35 e 36 (lavoratore sportivo, co.co.co. nel dilettantismo, trattamento previdenziale e tributario).

Come compilarlo, passo per passo

  1. Verifica che l’ente sia iscritto al RAS, il collaboratore tesserato e la mansione tra quelle di lavoratore sportivo della disciplina.
  2. Conta le ore: entro le 24 settimanali, escluse le gare, il rapporto si presume co.co.co.; oltre, valuta con il consulente del lavoro il lavoro subordinato.
  3. Fissa il compenso lordo e fatti rilasciare l’autocertificazione dei compensi sportivi già ricevuti nell’anno da altri enti: le soglie sono cumulative.
  4. Comunica il contratto tramite il RAS entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio e attiva la copertura INAIL.
  5. Sopra i 5.000 euro iscrivi il collaboratore alla Gestione separata e versa i contributi; sopra i 15.000 applica le ritenute sull’eccedenza.

Errori che creano problemi dopo

  • Continuare con i rimborsi forfettari senza contratto: dal 2023 sono compensi di lavoro sportivo, con sanzioni per le comunicazioni omesse.
  • Scrivere più di 24 ore settimanali in una co.co.co.: cade la presunzione e il rapporto può essere riqualificato come subordinato.
  • Contare le soglie per singolo ente: i 15.000 e i 5.000 euro si calcolano sommando tutti i compensi sportivi dell’anno.

Per completare il documento

Domande frequenti

Fino a quanto sono esenti i compensi sportivi?

Fino a 15.000 euro l’anno i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non formano base imponibile; sopra, solo la parte eccedente è tassata, con le ritenute applicate dall’ente. Il limite è unico per tutti i compensi sportivi dell’anno, da qualunque ente, e il lavoratore lo dichiara con l’autocertificazione al momento del pagamento.

Si pagano i contributi INPS?

Sotto i 5.000 euro annui di compensi no. Oltre, l’ente iscrive il collaboratore alla Gestione separata e versa i contributi sulla parte eccedente, con la base imponibile ridotta della metà fino al 2027; un terzo è trattenuto al collaboratore. L’assicurazione INAIL invece è dovuta dal primo euro.

Serve la comunicazione al centro per l’impiego?

Per le co.co.co. sportive la comunicazione si fa tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto, e vale come comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego. L’ente deve essere iscritto al RAS per farla.

E chi collabora in segreteria o alla gestione dell’associazione?

I collaboratori amministrativo-gestionali hanno lo stesso regime fiscale e contributivo dei lavoratori sportivi, ma non rientrano nella definizione: il contratto va adattato nella mansione e nel coordinamento. I volontari, invece, non ricevono compensi ma solo rimborsi, documentati o forfettari nei limiti di legge.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.