Fac simile accordo individuale di lavoro agile (smart working)

L’accordo individuale di lavoro agile è il patto scritto, richiesto dalla Legge 81/2017, con cui datore e dipendente stabiliscono come la prestazione si svolge in parte fuori dai locali aziendali, senza postazione fissa né precisi vincoli di orario: giorni e luoghi, strumenti, potere direttivo e di controllo, tempi di riposo e misure per la disconnessione, durata e recesso, con preavviso di almeno 30 giorni se è a tempo indeterminato. Il datore comunica nominativo e date al Ministero del Lavoro entro cinque giorni e consegna l’informativa scritta sulla sicurezza.

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Dopo la fase emergenziale lo smart working è tornato una scelta contrattuale: niente accordo, niente lavoro agile, e i contratti collettivi che lo prevedono rinviano all’accordo individuale per il concreto. L’errore più comune è l’accordo generico, che non dice quando il lavoratore deve essere raggiungibile, chi paga la connessione, cosa succede se il collegamento cade o se l’azienda ha bisogno della presenza. Il modello risponde a ciascuno di questi punti e prevede il richiamo in sede con preavviso e il recesso nei termini di legge.

La Legge 81/2017 fissa il quadro: parità di trattamento economico e normativo con chi lavora in sede, limiti di orario giornaliero e settimanale, diritto alla disconnessione, informativa annuale sui rischi, copertura INAIL anche nel tragitto scelto con criteri di ragionevolezza. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in quest’ultimo caso ciascuna parte recede con 30 giorni di preavviso, 90 per i lavoratori con disabilità, e senza preavviso per giustificato motivo. Dal 2025 la comunicazione al Ministero si invia entro cinque giorni dall’avvio, dalla proroga o dalla cessazione.

Quando serve questo documento

  • Dipendente che passa a due o tre giorni di lavoro da casa a settimana, con il resto in sede.
  • Genitore di figli piccoli, caregiver o lavoratore con disabilità che chiede il lavoro agile come priorità di legge.
  • Azienda che regola per iscritto uno smart working finora informale.
  • Periodo di prova di lavoro agile a termine, prima di renderlo stabile.

Cosa deve contenere

  • Dati di datore e lavoratore, con contratto, livello e CCNL applicato.
  • Giorni di lavoro agile a settimana o al mese e come si programmano; luoghi ammessi ed esclusi.
  • Orario, fasce di contattabilità, pause, riposi e diritto alla disconnessione.
  • Strumenti forniti, uso consentito, custodia, connessione e rimborsi.
  • Potere direttivo e di controllo, condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari.
  • Sicurezza: informativa scritta, obblighi di cooperazione, riservatezza e dati.
  • Trattamento economico, durata, richiamo in sede, recesso e comunicazione al Ministero.

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ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE (artt. 18–23 L. 81/2017)

Tra [RAGIONE SOCIALE], sede in [INDIRIZZO], P. IVA [PARTITA IVA], legale rappresentante [NOME E COGNOME] («datore»), e [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], assunto/a il [DATA], qualifica [QUALIFICA], livello [LIVELLO] del CCNL [NOME] («lavoratore»), si conviene:

Art. 1 – Giornate

[NUMERO] giorni a settimana in modalità agile dal [DATA], [nei giorni GIORNI / concordati con il responsabile], il resto in sede; presenza in sede su richiesta per esigenze organizzative con preavviso di [NUMERO] giorni.

Art. 2 – Luoghi

Domicilio di [INDIRIZZO] o altro luogo in Italia idoneo per sicurezza, riservatezza e connessione, comunicato al responsabile; esclusi luoghi pubblici non riservati ed estero senza autorizzazione.

Art. 3 – Orario e disconnessione

Orario di [NUMERO] ore settimanali nei limiti di legge e CCNL, per obiettivi. Contattabilità dalle [ORA] alle [ORA] e dalle [ORA] alle [ORA]; fuori da queste fasce, nei riposi e nelle assenze vale il diritto alla disconnessione, senza obbligo di rispondere a messaggi, e-mail e chiamate. Straordinario solo se autorizzato.

Art. 4 – Strumenti

Il datore fornisce [NOTEBOOK, TELEFONO, ACCESSO VPN], custoditi e usati per il lavoro secondo le policy aziendali; connessione [a carico del lavoratore / rimborsata con € IMPORTO al mese]. Guasti segnalati subito; se impediscono la prestazione, si rientra in sede.

Art. 5 – Controllo e disciplina

Il responsabile assegna obiettivi e istruzioni con gli strumenti aziendali; i controlli rispettano l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e la privacy. Sanzionabili secondo il CCNL: contattabilità mancata senza giustificazione, uso improprio degli strumenti, violazione di riservatezza o sicurezza dei dati, luoghi non ammessi.

Art. 6 – Sicurezza e riservatezza

Il lavoratore riceve l’informativa scritta sui rischi del lavoro agile, coopera alle misure di prevenzione e sceglie luoghi sicuri; INAIL anche in itinere nei limiti di legge; riservatezza su dati e informazioni aziendali.

Art. 7 – Trattamento economico

Trattamento economico e normativo non inferiore ai colleghi in sede; buoni pasto [spettanti / non spettanti] nei giorni agili; nessuna indennità di trasferta per i rientri.

Art. 8 – Durata e recesso

Accordo [a tempo indeterminato, recesso con preavviso di 30 giorni, 90 per il lavoratore con disabilità / a termine fino al DATA, recesso anticipato solo per giustificato motivo]; senza preavviso per giustificato motivo. Il datore comunica nominativo e date al Ministero entro cinque giorni e consegna copia al lavoratore.

Letto, approvato e sottoscritto in due copie.

Luogo e data: [LUOGO], [DATA]

Per il datore di lavoro ______________________________
Il lavoratore, per ricevuta dell’informativa ______________________________

Riferimento normativo: Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18–23 (lavoro agile), in particolare art. 19 (forma e recesso) e art. 23 (comunicazione al Ministero del Lavoro); D.M. 22 agosto 2022, n. 149.

Come compilarlo, passo per passo

  1. Parti dal CCNL e dall’eventuale accordo aziendale: se prevedono regole su giorni, buoni pasto o strumenti, l’accordo individuale deve rispettarle.
  2. Decidi giorni e luoghi con precisione: quanti giorni, come si scelgono, se il domicilio è l’unico luogo o se ne sono ammessi altri in Italia.
  3. Scrivi le fasce di contattabilità e la regola della disconnessione fuori da quelle fasce, con gli strumenti da spegnere.
  4. Elenca gli strumenti forniti e le condotte sanzionabili; consegna l’informativa sulla sicurezza e fai firmare per ricevuta.
  5. Firmate due copie, invia la comunicazione telematica al Ministero entro cinque giorni e ripetila a ogni proroga o cessazione.

Errori che creano problemi dopo

  • Accordo verbale o per e-mail generica: la legge vuole un accordo scritto con contenuti precisi, e senza di esso il lavoro agile non è regolare.
  • Dimenticare la comunicazione al Ministero: scatta una sanzione amministrativa per ogni lavoratore.
  • Scrivere «reperibile in orario di lavoro» senza fasce né disconnessione: il lavoratore resta esposto a richieste a ogni ora e l’azienda a contestazioni sullo straordinario.

Per completare il documento

Domande frequenti

Il datore di lavoro può revocare lo smart working?

Se l’accordo è a tempo indeterminato può recedere con almeno 30 giorni di preavviso, 90 se il lavoratore ha una disabilità; se è a termine, solo per giustificato motivo prima della scadenza. L’accordo può prevedere anche il richiamo temporaneo in sede per esigenze organizzative, con un preavviso breve, senza chiudere il lavoro agile.

Chi ha diritto di priorità per il lavoro agile?

I genitori di figli fino a 12 anni, senza limiti di età se con disabilità grave, i lavoratori con disabilità e i caregiver: il datore deve dare priorità alle loro richieste, compatibilmente con l’attività, e la richiesta non può costare sanzioni, demansionamento o licenziamento. Non è un diritto automatico.

Spettano i buoni pasto nei giorni di lavoro agile?

Solo se il CCNL, l’accordo aziendale o l’accordo individuale li prevedono: la legge garantisce lo stesso trattamento di chi lavora in sede, ma i buoni pasto sono legati di regola alla presenza e molte aziende li escludono nei giorni a distanza. Scrivilo nell’accordo, in un senso o nell’altro.

Cosa copre l’INAIL se mi faccio male a casa?

Gli infortuni e le malattie professionali legati alla prestazione resa fuori dai locali aziendali, e l’infortunio in itinere nel tragitto tra l’abitazione e il luogo scelto per lavorare, se la scelta è ragionevole e legata alle esigenze del lavoro. Luogo e orario devono essere quelli dell’accordo.

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