Fac simile contratto di lavoro intermittente (a chiamata)

Il lavoro intermittente (D.Lgs. 81/2015, artt. 13–18) permette al datore di chiamare il lavoratore solo quando serve, nei casi previsti dai contratti collettivi o, in ogni caso, con lavoratori sotto i 24 anni o sopra i 55. Va fatto per iscritto e ogni chiamata va comunicata in anticipo all’Ispettorato con i canali telematici; salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo, con lo stesso datore non si possono superare 400 giornate nell’arco di tre anni solari.

Aggiornato il:

Bar, ristoranti, eventi, hostess e steward, magazzini con picchi improvvisi: sono i settori in cui il contratto a chiamata è più usato. Il lavoratore viene pagato solo per le ore effettivamente lavorate; se si impegna a rispondere sempre alle chiamate, ha diritto anche a un’indennità di disponibilità.

La comunicazione preventiva di ogni chiamata è l’obbligo che più spesso viene dimenticato: senza, la sanzione è per ciascun lavoratore e per ogni chiamata.

Quando serve questo documento

  • Lavoratori under 24 o over 55 per attività discontinue.
  • Camerieri, baristi e personale per eventi nei fine settimana.
  • Picchi di lavoro non programmabili nei settori previsti dal CCNL.
  • Personale di supporto chiamato per fiere o manifestazioni.

Cosa deve contenere

  • Requisito che giustifica il contratto (età o ipotesi del CCNL).
  • Durata del contratto, a termine o indeterminata.
  • Luogo e modalità della disponibilità, se garantita, e preavviso di chiamata.
  • Trattamento economico e indennità di disponibilità.
  • Forme e modalità della chiamata e della rilevazione delle presenze.
  • Tempi e modalità di pagamento e misure di sicurezza.

Fac simile pronto da copiare

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

Tra [RAGIONE SOCIALE], con sede in [INDIRIZZO], P.IVA [PARTITA IVA], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «datore di lavoro»,

e [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO], telefono [NUMERO], e-mail [INDIRIZZO E-MAIL], di seguito «lavoratore»,

si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e presupposto

Il lavoratore è assunto con contratto di lavoro intermittente [a tempo indeterminato / a tempo determinato fino al DATA], con qualifica di [QUALIFICA], livello [LIVELLO] del CCNL [NOME], per prestazioni di [DESCRIZIONE], ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 [in quanto il lavoratore non ha compiuto 24 anni / ha più di 55 anni / per l’ipotesi prevista dall’art. NUMERO del CCNL].

Art. 2 – Disponibilità

[Senza obbligo di risposta:] Il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata e non percepisce indennità di disponibilità. [Con obbligo di risposta:] Il lavoratore si obbliga a rispondere alle chiamate nei seguenti periodi: [PERIODI]; per tale disponibilità percepisce l’indennità mensile di euro [IMPORTO], nella misura prevista dal CCNL e non inferiore a quella stabilita per legge.

Art. 3 – Modalità della chiamata

La chiamata avviene tramite [messaggio / e-mail / applicazione aziendale] all’indirizzo o numero indicato sopra, con un preavviso di almeno [un] giorno lavorativo, e indica data, orario e luogo della prestazione.

Art. 4 – Comunicazione preventiva

Prima dell’inizio di ciascuna prestazione o ciclo di prestazioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato del lavoro con le modalità telematiche previste.

Art. 5 – Luogo e orario

La prestazione si svolge presso [INDIRIZZO] o nei luoghi indicati nella chiamata, con orario comunicato di volta in volta.

Art. 6 – Retribuzione

Per le ore effettivamente lavorate spetta la retribuzione oraria lorda di euro [IMPORTO], comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e TFR nella misura prevista dal CCNL, pagata entro il giorno [GIORNO] del mese successivo con consegna del prospetto paga.

Art. 7 – Limiti

Fatte salve le eccezioni previste per turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il rapporto con il medesimo datore non può superare complessivamente 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari; in caso di superamento il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Art. 8 – Sicurezza

Il datore di lavoro dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi. Il lavoratore riceve la formazione sulla sicurezza e i dispositivi di protezione necessari prima della prima prestazione.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 81/2015 e il CCNL [NOME].

Letto, confermato e sottoscritto. Il lavoratore dichiara di ricevere copia del contratto.

[LUOGO], [DATA]

Il datore di lavoro ______________________________
Il lavoratore ______________________________

Riferimento normativo: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 13–18.

Come compilarlo, passo per passo

  1. Verifica il presupposto: età del lavoratore o ipotesi prevista dal CCNL applicato.
  2. Scegli se chiedere la disponibilità garantita, con indennità, o lasciare il lavoratore libero.
  3. Invia la comunicazione obbligatoria di assunzione prima dell’inizio del rapporto.
  4. Prima di ogni chiamata invia la comunicazione preventiva all’Ispettorato.
  5. Tieni un registro delle giornate lavorate per non superare il limite.

Errori che creano problemi dopo

  • Chiamare il lavoratore senza la comunicazione preventiva: sanzione per ogni lavoratore e per ogni chiamata.
  • Usare il contratto a chiamata per un lavoro che in realtà è continuativo e programmato.
  • Stipularlo per sostituire lavoratori in sciopero o senza aver fatto la valutazione dei rischi: è vietato.
  • Superare le 400 giornate nel triennio fuori dai settori esclusi.

Per completare il documento

Domande frequenti

Chi può essere assunto con contratto a chiamata?

I lavoratori con meno di 24 anni (con prestazioni da svolgere entro il 25° compleanno) e quelli con più di 55 anni, oppure qualsiasi lavoratore nelle ipotesi previste dai contratti collettivi.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

Sì, in proporzione al lavoro effettivamente svolto: di solito ferie, tredicesima e TFR sono pagati come ratei insieme alla retribuzione oraria.

Si può rifiutare una chiamata?

Sì, se il contratto non prevede l’obbligo di disponibilità. Se invece si percepisce l’indennità di disponibilità, il rifiuto ingiustificato può portare alla risoluzione del contratto e alla restituzione dell’indennità per il periodo successivo.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.