Istanza di autotutela ad Agenzia delle Entrate o Comune: fac simile

L’istanza di autotutela è la richiesta con cui il contribuente chiede all’ufficio che ha emesso un atto (Agenzia delle Entrate, Comune o altro ente impositore) di annullarlo o correggerlo perché sbagliato: errore di persona, doppia imposizione, pagamento già eseguito, errore di calcolo, immobile già venduto. Dal 2024 lo Statuto del contribuente distingue l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater), dovuta per gli errori manifesti elencati dalla legge, da quella facoltativa (art. 10-quinquies). L’istanza non sospende i termini per il ricorso, che per gli atti tributari è di regola di 60 giorni dalla notifica: se l’ufficio tace o rifiuta, l’atto non impugnato diventa definitivo.

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È lo strumento più rapido e gratuito contro gli errori evidenti: la cartella per un’imposta già pagata, l’avviso IMU per un immobile venduto, la TARI su un’utenza cessata, l’accertamento intestato a un omonimo. Si presenta all’ufficio che ha emesso l’atto, non all’agente della riscossione, via PEC o dai servizi online dell’ente, allegando le prove: senza la quietanza F24, l’atto di vendita o la visura, la richiesta resta una contestazione generica che l’ufficio può archiviare.

Per i casi di autotutela obbligatoria (errore di persona, errore di calcolo, errore sul tributo, errore materiale facilmente riconoscibile, errore sul presupposto d’imposta, pagamenti non considerati, documentazione sanata nei termini) l’ufficio deve provvedere anche se l’atto è definitivo, purché non sia passato più di un anno dalla sua definitività, e il rifiuto, anche tacito dopo novanta giorni, si può impugnare davanti alla Corte di giustizia tributaria. Negli altri casi l’autotutela resta discrezionale e la vera tutela è il ricorso nei termini.

Quando serve questo documento

  • Cartella o avviso per un tributo già pagato, o doppia richiesta per lo stesso tributo e periodo.
  • Atto intestato alla persona sbagliata, ad esempio a un omonimo o a un erede che ha rinunciato.
  • Avviso IMU per un immobile già venduto o TARI per un’utenza già cessata.
  • Errore evidente di calcolo, di aliquota, di superficie o di rendita catastale.

Cosa deve contenere

  • Dati del contribuente e codice fiscale.
  • Ufficio destinatario: quello che ha emesso l’atto.
  • Estremi dell’atto: tipo, numero, data e data di notifica.
  • Descrizione precisa dell’errore, in poche righe.
  • Prove allegate: quietanze F24, atto di vendita, visure, certificati.
  • Richiesta di annullamento o rettifica e di sgravio.
  • Recapito per la risposta, preferibilmente PEC.

Fac simile pronto da copiare

ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

All’[AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE / COMUNE, UFFICIO TRIBUTI] di [CITTÀ], [PEC]

e p.c., per le cartelle, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, [PEC]

Oggetto: istanza di autotutela – [AVVISO DI ACCERTAMENTO / AVVISO DI PAGAMENTO / CARTELLA] n. [NUMERO] del [DATA], notificato il [DATA DI NOTIFICA].

Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE] in [INDIRIZZO], PEC [INDIRIZZO PEC], [IN PROPRIO / PER LA SOCIETÀ RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE],

PREMESSO

che con l’atto in oggetto gli/le è richiesto il pagamento di € [IMPORTO] a titolo di [TRIBUTO E ANNO], oltre sanzioni e interessi;

RILEVATO

che l’atto è palesemente errato perché [MOTIVO, AD ESEMPIO: L’IMPORTO È STATO VERSATO IL DATA CON F24 / L’IMMOBILE È STATO VENDUTO IL DATA / IL SOTTOSCRITTO NON È IL SOGGETTO OBBLIGATO / LO STESSO TRIBUTO È GIÀ STATO RICHIESTO CON L’ATTO N. NUMERO], come provano i documenti allegati;

CHIEDE

l’annullamento [TOTALE / PARZIALE] in autotutela dell’atto, con lo sgravio delle somme non dovute e la comunicazione all’agente della riscossione, e che la decisione sia inviata alla PEC indicata.

È consapevole che l’istanza non sospende i termini per il ricorso e si riserva ogni tutela.

Luogo e data: [LUOGO], [DATA]

Il/La contribuente ______________________________
Allegati: copia dell’atto; documento d’identità; [QUIETANZE F24 / ATTO DI VENDITA / VISURA / ALTRE PROVE].

Riferimento normativo: Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10-quater e 10-quinquies, introdotti dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; D.Lgs. 546/1992, art. 19, lett. g-bis) e g-ter), sull’impugnazione del rifiuto.

Come compilarlo, passo per passo

  1. Leggi l’atto e annota la data di notifica: da lì partono i termini del ricorso, che l’istanza non ferma.
  2. Individua l’ufficio che l’ha emesso (Agenzia delle Entrate, Comune, altro ente) e scrivi a quello, non all’agente della riscossione.
  3. Descrivi l’errore in poche righe precise e allega le prove: quietanze F24, atto di vendita, visura o planimetria catastale.
  4. Invia l’istanza via PEC, con i servizi online dell’ente o al protocollo, e conserva la ricevuta.
  5. Segna la scadenza del ricorso, di regola 60 giorni dalla notifica: se la risposta non arriva in tempo, valuta con un professionista il ricorso alla Corte di giustizia tributaria.

Errori che creano problemi dopo

  • Presentare l’istanza e lasciar scadere i termini del ricorso aspettando la risposta.
  • Rivolgersi solo all’agente della riscossione quando l’errore riguarda il tributo: decide l’ente che ha emesso l’atto.
  • Non allegare le prove, come le quietanze di pagamento: senza documenti l’ufficio non può verificare l’errore.
  • Usare l’autotutela per contestazioni complesse di merito, che richiedono un ricorso.

Per completare il documento

Domande frequenti

L’istanza di autotutela sospende i termini per il ricorso?

No. I termini per impugnare l’atto continuano a decorrere; se l’ufficio non risponde o respinge l’istanza prima della scadenza, conviene presentare comunque ricorso. Per fermare la riscossione nel frattempo si può chiedere la sospensione all’ufficio o, con il ricorso, al giudice.

L’autotutela si può chiedere anche per una cartella di pagamento?

Sì, ma va rivolta all’ente che ha affidato il credito (Agenzia delle Entrate, Comune, INPS), perché l’agente della riscossione si limita a riscuotere. Per alcuni casi, come il pagamento già eseguito o lo sgravio già disposto, la legge consente anche di chiedere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione legale della riscossione, con una dichiarazione da presentare entro un termine breve dalla notifica della cartella.

Entro quanto tempo risponde l’ufficio?

Per l’autotutela facoltativa la legge non fissa un termine. Per quella obbligatoria, trascorsi novanta giorni dall’istanza senza risposta, il silenzio vale come rifiuto e si può impugnare; l’Agenzia delle Entrate ha dato istruzioni ai propri uffici per rispondere con provvedimenti motivati. Dopo un mese senza notizie conviene sollecitare via PEC.

Cosa posso fare se l’autotutela viene respinta?

Nei casi di autotutela obbligatoria il rifiuto, espresso o tacito, si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria; per quella facoltativa è impugnabile solo il rifiuto espresso, e la tutela passa soprattutto dal ricorso contro l’atto, da proporre nei termini. Fatti consigliare da un professionista sulla strada migliore.

Serve un avvocato per l’istanza di autotutela?

No, il contribuente può presentarla direttamente, anche senza formule tecniche: contano i fatti e i documenti. Per il ricorso al giudice tributario, invece, oltre un certo valore della lite serve l’assistenza di un difensore abilitato.

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