Fac simile liberatoria condominiale per la vendita (attestazione dell’amministratore)

Prima del rogito il venditore chiede all’amministratore un’attestazione sullo stato dei pagamenti delle spese condominiali, sui lavori straordinari deliberati e sulle liti in corso (art. 1130, n. 9, c.c.). Serve perché chi compra risponde in solido con il venditore dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.); il venditore resta obbligato fino a quando non trasmette all’amministratore copia autentica del titolo che trasferisce la proprietà.

Aggiornato il:

Notai e acquirenti la chiedono sempre: senza, chi compra rischia di dover pagare arretrati del venditore o quote di lavori già deliberati. Il modello contiene la richiesta del proprietario e il testo dell’attestazione che l’amministratore rilascia.

Nell’atto di vendita conviene poi stabilire chi paga le spese per i lavori deliberati ma non ancora eseguiti.

Quando serve questo documento

  • Vendita di un appartamento, box o negozio in condominio.
  • Donazione o divisione ereditaria di un’unità condominiale.
  • Richiesta del notaio in vista del rogito.
  • Acquirente che vuole verificare la situazione prima del preliminare.

Cosa deve contenere

  • Dati del condominio, del proprietario e dell’unità.
  • Situazione dei pagamenti dell’anno in corso e di quello precedente.
  • Eventuali debiti o crediti residui.
  • Lavori straordinari deliberati e relative quote.
  • Liti in corso che coinvolgono il condominio.
  • Data e firma dell’amministratore.

Fac simile pronto da copiare

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI CONDOMINIALI (art. 1130, n. 9, c.c.)

Richiesta: il/la sottoscritto/a [NOME E COGNOME], proprietario/a dell’unità immobiliare [INTERNO / SCALA], millesimi [NUMERO], del Condominio [NOME], sito in [INDIRIZZO], in vista della vendita prevista per il [DATA], chiede all’amministratore l’attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME DELL’AMMINISTRATORE], amministratore del Condominio [NOME], codice fiscale del condominio [CODICE FISCALE],

ATTESTA

che alla data odierna il/la sig./sig.ra [NOME E COGNOME], per l’unità sopra indicata, [ha regolarmente pagato tutte le quote condominiali ordinarie fino al DATA / risulta debitore/debitrice della somma di euro IMPORTO, così composta: DETTAGLIO];

che per l’esercizio in corso [ANNO/ANNO] il preventivo approvato prevede a carico dell’unità quote per euro [IMPORTO], di cui pagate euro [IMPORTO];

che [non sono stati deliberati lavori straordinari / l’assemblea del DATA ha deliberato i lavori di DESCRIZIONE, per una quota a carico dell’unità di euro IMPORTO, di cui già versati euro IMPORTO, con le seguenti scadenze: SCADENZE];

che [non vi sono liti in corso che coinvolgono il condominio / è pendente la seguente causa: DESCRIZIONE, con possibili oneri per i condomini].

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, e che il venditore resta obbligato fino alla trasmissione all’amministratore della copia autentica dell’atto di trasferimento.

[LUOGO], [DATA]

L’amministratore ______________________________
Timbro dello studio

Riferimento normativo: Art. 1130, n. 9, del Codice civile; art. 63, commi 4 e 5, delle disposizioni di attuazione c.c.

Come compilarlo, passo per passo

  1. Chiedi l’attestazione all’amministratore per iscritto con qualche settimana di anticipo sul rogito.
  2. Controlla che riporti sia l’esercizio in corso sia quello precedente.
  3. Verifica i lavori straordinari deliberati e concorda nell’atto chi li paga.
  4. Consegna l’attestazione al notaio e all’acquirente.
  5. Dopo il rogito invia all’amministratore la copia autentica dell’atto per liberarti dagli obblighi futuri.

Errori che creano problemi dopo

  • Firmare il rogito senza attestazione e scoprire arretrati o lavori da pagare.
  • Dimenticare di comunicare la vendita all’amministratore: il venditore continua a ricevere richieste di pagamento.
  • Non regolare nell’atto le quote per lavori già deliberati.

Per completare il documento

Domande frequenti

L’amministratore è obbligato a rilasciare la liberatoria?

Sì, deve fornire al condomino che lo richiede l’attestazione sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e sulle eventuali liti in corso.

Chi compra deve pagare gli arretrati del venditore?

Verso il condominio l’acquirente risponde in solido con il venditore per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente, salvo poi rivalersi sul venditore. Per questo è importante l’attestazione.

Chi paga i lavori straordinari deliberati prima della vendita?

Secondo la giurisprudenza prevalente, verso il condominio è obbligato chi era proprietario al momento della delibera; tra venditore e acquirente conviene comunque regolare la questione nel contratto.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.