CONTRATTO DI CONTO VENDITA (CONTRATTO ESTIMATORIO)
Tra [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], con sede o residenza in [INDIRIZZO], di seguito «tradens»,
e [RAGIONE SOCIALE DEL NEGOZIO], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «accipiens»,
si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il tradens consegna all’accipiens la merce indicata nell’elenco allegato, con codice, descrizione, quantità e prezzo, che l’accipiens si obbliga a pagare nella misura concordata oppure a restituire entro il termine dell’art. 3.
Art. 2 – Prezzi e compenso
Per ogni articolo venduto l’accipiens riconosce al tradens [il prezzo indicato nell’elenco / il prezzo di vendita al pubblico indicato nell’elenco, dedotta una commissione del NUMERO%]. L’accipiens [può / non può] praticare sconti senza l’accordo del tradens.
Art. 3 – Durata
Il conto vendita ha durata di [NUMERO] giorni dalla consegna. Alla scadenza l’accipiens paga gli articoli venduti e restituisce gli invenduti, oppure le parti concordano per iscritto una proroga.
Art. 4 – Rendiconto e pagamento
Ogni [mese / NUMERO giorni] l’accipiens invia al tradens l’elenco degli articoli venduti e paga il relativo importo entro il giorno [GIORNO] con bonifico sul conto IBAN [IBAN], ricevendo documento fiscale o ricevuta del tradens.
Art. 5 – Custodia e rischi
L’accipiens custodisce la merce con diligenza ed espone gli articoli [secondo accordi]. Ai sensi dell’art. 1557 c.c. non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile, come furto o danneggiamento.
Art. 6 – Ritiro dell’invenduto
Gli articoli invenduti sono ritirati dal tradens entro [NUMERO] giorni dalla scadenza; trascorso tale termine [l’accipiens può addebitare un costo di custodia di euro IMPORTO al giorno / la merce si intende ACQUISITA O DEVOLUTA secondo accordo].
Art. 7 – Proprietà
Fino alla vendita la merce resta di proprietà del tradens; l’accipiens può disporne vendendola ai clienti, ma non può darla in garanzia né consegnarla a terzi per altre ragioni.
Art. 8 – Controversie
Per ogni controversia è competente il foro di [CITTÀ].
Letto, approvato e sottoscritto.
[LUOGO], [DATA]