Fac simile contratto di conto vendita

Con il conto vendita (contratto estimatorio, art. 1556 c.c.) un fornitore consegna merce a un negozio o a un mercatino, che entro un termine deve pagarne il prezzo concordato oppure restituire gli articoli invenduti. Il contratto fissa elenco e prezzi, durata, commissione o margine, modalità di pagamento e responsabilità per furti e danni; chi riceve la merce non è liberato dal pagamento se non può restituirla, anche per causa a lui non imputabile.

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Artigiani che lasciano i propri prodotti in un negozio, privati che portano oggetti al mercatino dell’usato, piccoli marchi che entrano in una boutique: in tutti questi casi il conto vendita evita al negozio di comprare la merce in anticipo e al fornitore di perdere il controllo di cosa è stato venduto.

Allega sempre un elenco firmato con codici e prezzi: è il documento su cui si faranno i conti alla scadenza.

Quando serve questo documento

  • Artigiani e produttori che affidano prodotti a negozi.
  • Privati che portano abiti, mobili o oggetti a un mercatino dell’usato.
  • Artisti che lasciano opere in galleria.
  • Distributori che testano un nuovo prodotto presso un rivenditore.

Cosa deve contenere

  • Elenco della merce con codici, quantità e prezzo concordato.
  • Prezzo di vendita al pubblico e commissione o margine del negozio.
  • Durata del conto vendita e termine per pagare o restituire.
  • Rendiconto periodico delle vendite.
  • Responsabilità per furti, danni e smarrimenti.
  • Modalità di ritiro dell’invenduto.

Fac simile pronto da copiare

CONTRATTO DI CONTO VENDITA (CONTRATTO ESTIMATORIO)

Tra [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE], codice fiscale o partita IVA [NUMERO], con sede o residenza in [INDIRIZZO], di seguito «tradens»,

e [RAGIONE SOCIALE DEL NEGOZIO], partita IVA [PARTITA IVA], con sede in [INDIRIZZO], in persona di [NOME E COGNOME], di seguito «accipiens»,

si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Il tradens consegna all’accipiens la merce indicata nell’elenco allegato, con codice, descrizione, quantità e prezzo, che l’accipiens si obbliga a pagare nella misura concordata oppure a restituire entro il termine dell’art. 3.

Art. 2 – Prezzi e compenso

Per ogni articolo venduto l’accipiens riconosce al tradens [il prezzo indicato nell’elenco / il prezzo di vendita al pubblico indicato nell’elenco, dedotta una commissione del NUMERO%]. L’accipiens [può / non può] praticare sconti senza l’accordo del tradens.

Art. 3 – Durata

Il conto vendita ha durata di [NUMERO] giorni dalla consegna. Alla scadenza l’accipiens paga gli articoli venduti e restituisce gli invenduti, oppure le parti concordano per iscritto una proroga.

Art. 4 – Rendiconto e pagamento

Ogni [mese / NUMERO giorni] l’accipiens invia al tradens l’elenco degli articoli venduti e paga il relativo importo entro il giorno [GIORNO] con bonifico sul conto IBAN [IBAN], ricevendo documento fiscale o ricevuta del tradens.

Art. 5 – Custodia e rischi

L’accipiens custodisce la merce con diligenza ed espone gli articoli [secondo accordi]. Ai sensi dell’art. 1557 c.c. non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile, come furto o danneggiamento.

Art. 6 – Ritiro dell’invenduto

Gli articoli invenduti sono ritirati dal tradens entro [NUMERO] giorni dalla scadenza; trascorso tale termine [l’accipiens può addebitare un costo di custodia di euro IMPORTO al giorno / la merce si intende ACQUISITA O DEVOLUTA secondo accordo].

Art. 7 – Proprietà

Fino alla vendita la merce resta di proprietà del tradens; l’accipiens può disporne vendendola ai clienti, ma non può darla in garanzia né consegnarla a terzi per altre ragioni.

Art. 8 – Controversie

Per ogni controversia è competente il foro di [CITTÀ].

Letto, approvato e sottoscritto.

[LUOGO], [DATA]

Il tradens ______________________________
L’accipiens ______________________________
Allegato: elenco della merce consegnata, firmato dalle parti.

Riferimento normativo: Artt. 1556–1558 del Codice civile (contratto estimatorio).

Come compilarlo, passo per passo

  1. Prepara l’elenco degli articoli con codice, foto e prezzo.
  2. Concorda se il negozio ti paga un prezzo fisso o il prezzo di vendita meno una commissione.
  3. Stabilisci durata, rendiconto periodico e termine per il ritiro dell’invenduto.
  4. Firmate contratto ed elenco e consegna la merce con documento di trasporto se sei un’impresa.
  5. A ogni rendiconto confronta vendite ed elenco e aggiorna le quantità.

Errori che creano problemi dopo

  • Consegnare merce senza elenco firmato: alla scadenza nessuno sa cosa è stato venduto.
  • Non prevedere chi risponde dei furti in negozio.
  • Lasciare l’invenduto per mesi senza termine di ritiro.
  • Dimenticare gli aspetti fiscali: i fornitori con partita IVA devono documentare correttamente le cessioni.

Per completare il documento

Domande frequenti

Che differenza c’è tra conto vendita e mandato a vendere?

Nel conto vendita il negozio si obbliga a pagare un prezzo o restituire la merce e ne sopporta il rischio; nel mandato vende per conto del proprietario ricevendo una provvigione. Molti mercatini usano formule miste: leggi bene il contratto.

Se la merce viene rubata in negozio chi paga?

Nel contratto estimatorio il negozio non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo se non può restituire la merce, anche per causa a lui non imputabile, salvo diverso accordo.

Un privato può dare oggetti in conto vendita?

Sì, è la formula tipica dei mercatini dell’usato. Il privato che vende occasionalmente i propri beni usati non svolge attività d’impresa.

I modelli di questa pagina sono testi di riferimento, non consulenza legale. Termini, importi e adempimenti cambiano da caso a caso; per contratti di valore o situazioni delicate fatti controllare il testo da un professionista prima di firmare.